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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08901/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall'ammissione al passivo fallimentare di un credito derivante da un contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria, già assistito da decreto ingiuntivo munito di esecutorietà prima del fallimento. Il giudice delegato aveva ammesso il credito in via chirografaria; il creditore aveva chiesto invece l'ammissione con privilegio fondiario ex art. 38 TUB. Il tribunale ha rigettato l'opposizione, ritenendo nullo il finanziamento per superamento del limite di finanziabilità dell'80% del valore dei beni ipotecati, e ha escluso sia la conversione del finanziamento fondiario in ipotecario, sia l'efficacia del preteso giudicato endofallimentare. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: (1) violazione dell'art. 96 l.fall. e dell'art. 1173 c.c. per contrasto tra ammissione del credito e dichiarata nullità del finanziamento; (2) violazione dell'art. 2909 c.c. per mancato rispetto del giudicato formatosi sull'ammissione del credito al passivo; (3) violazione dell'art. 1424 c.c. per il diniego di conversione del contratto; (4) violazione dell'art. 1418 c.c. per avere il tribunale qualificato come nullità, e non come inefficacia sopravvenuta, la perdita della garanzia per superamento del limite di finanziabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendolo manifestamente fondato e assorbendo gli altri tre. Ha affermato che il credito era già stato consacrato da decreto ingiuntivo munito di esecutorietà prima del fallimento, quindi opponibile alla massa, e che il giudicato sostanziale formatosi su quel titolo precludeva al tribunale di rilevare d'ufficio la nullità del contratto di finanziamento per violazione del limite di finanziabilità. In applicazione del principio del giudicato che copre il dedotto e il deducibile, la Corte ha cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Treviso in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 101 l.fall.

    è richiamato come base dell'istanza di ammissione al passivo proposta dal creditore; non è oggetto di specifica interpretazione nel merito della decisione

  • art. 38, d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB)

    la Corte richiama il precedente delle Sezioni Unite che ha escluso la nullità del finanziamento per il solo superamento del limite di finanziabilità; nel caso concreto, comunque, osserva che il tribunale non poteva rilevare d'ufficio tale nullità per effetto del giudicato

  • art. 96 l.fall.

    invocato nel primo motivo per censurare il contrasto tra ammissione del credito e nullità del finanziamento

  • art. 1173 c.c.

    invocato nel primo motivo come norma sulla fonte dell'obbligazione, in relazione all'esistenza del credito ammesso al passivo

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato fa stato tra le parti, copre il dedotto e il deducibile e preclude il riesame dell'esistenza del credito e dei presupposti logico-giuridici già coperti dal titolo definitivo

  • art. 1424 c.c.

    invocato per sostenere la conversione del contratto fondiario nullo in finanziamento ipotecario; il motivo è assorbito

  • art. 1418 c.c.

    invocato per contestare la qualificazione in termini di nullità; il motivo è assorbito

  • art. 647 c.p.c.

    il decreto ingiuntivo munito di esecutorietà prima del fallimento è considerato opponibile alla massa fallimentare

  • art. 38, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993

    il tribunale aveva fondato la nullità sul superamento del limite di finanziabilità; la Corte ritiene che, in ogni caso, non potesse essere rilevata d'ufficio per il giudicato già formatosi

  • art. 2909 c.c.

    copre il dedotto e il deducibile

    il giudicato sostanziale si estende anche alle questioni che costituiscono antecedente logico indispensabile della decisione e impedisce di rimettere in discussione la nullità del contratto a monte

Massime di principio

  • Il decreto ingiuntivo non opposto e munito di esecutorietà, emesso prima del fallimento, produce un giudicato sostanziale che rende opponibile alla massa l'esistenza del credito e del rapporto fondamentale.
  • Il giudicato copre non solo quanto espressamente deciso, ma anche le questioni che ne costituiscono presupposto logico-giuridico necessario; perciò, in un successivo giudizio, non può essere rimessa in discussione la validità del contratto a monte quando da esso dipende il credito già consacrato in un titolo definitivo.
  • Nel successivo procedimento di verifica del passivo, il giudice non può rilevare d'ufficio una nullità del titolo incompatibile con un giudicato già formato sul credito azionato.
  • L'eventuale sopravvenienza di fatti o situazioni nuove è l'unico limite al vincolo del giudicato; in mancanza, resta precluso il riesame dell'identico punto già accertato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniMutuo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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