Sentenza n. 649/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00673/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di rimessione in pristino di un fondo utilizzato come parcheggio di camper
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione ha impugnato l'ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto alla proprietaria del fondo, condotto in locazione dall'associazione, di ripristinare lo stato dei luoghi, in ragione dell'utilizzo dell'area come parcheggio di camper in contrasto con la destinazione urbanistica della zona e con la disciplina della zona esondabile. In appello ha dedotto l'erroneità della sentenza del TAR, la violazione dell'art. 3, comma 1, lettera e.5), d.P.R. n. 380/2001, la violazione degli artt. 8, 25 e 26 della l. n. 47/1985 e la violazione del principio tempus regit actum. L'appellante ha sostenuto, in particolare, che il mutamento di destinazione d'uso senza opere risaliva al 1979 e che l'art. 3, comma 1, lettera e.5), d.P.R. n. 380/2001 non poteva trovare applicazione ratione temporis.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello, correggendo tuttavia la motivazione della sentenza di primo grado. Ha ritenuto che l'art. 3, comma 1, lettera e.5), d.P.R. n. 380/2001 non fosse applicabile, poiché il mutamento di destinazione d'uso senza opere era iniziato nel 1979, anteriormente all'introduzione della disposizione. Ciò nonostante, la proroga dell'autorizzazione al parcheggio di roulottes aveva natura temporanea e precaria: era limitata a due anni e soggetta a revoca in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze di interesse pubblico. L'attività risultava inoltre incompatibile con la destinazione urbanistica agricola della zona RE 66, disciplinata dal PUC, e si svolgeva in area esondabile, ricadente nella fascia A del Piano di bacino. La stessa perizia prodotta dall'associazione riconosceva la presenza di una pericolosità idraulica media. Tali ragioni di interesse pubblico rendevano doverosa l'ingiunzione di rimessione in pristino, sicché l'erroneità parziale della motivazione del TAR non incideva sulla legittimità dell'atto. Nulla sulle spese, per la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lettera e.5), d.P.R. n. 380/2001
La disposizione non è applicabile a un mutamento di destinazione d'uso senza opere iniziato anteriormente alla sua introduzione.
artt. 8, 25 e 26 l. n. 47/1985
Norme richiamate dall'appellante, la cui violazione è stata dedotta ma non ritenuta idonea a fondare l'accoglimento dell'appello.
La disposizione è stata richiamata in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato mediante collegamento da remoto.
Massime di principio
- La non applicabilità ratione temporis di una specifica disposizione edilizia introdotta successivamente alla realizzazione di un mutamento di destinazione d'uso non comporta, di per sé, l'illegittimità dell'ordine di ripristino, qualora l'amministrazione individui autonomi e attuali presupposti urbanistici o di sicurezza pubblica.
- Un'autorizzazione limitata nel tempo e soggetta a revoca in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico ha natura temporanea e precaria e non attribuisce al titolare un affidamento stabile alla prosecuzione dell'attività.
- L'utilizzo di un'area come parcheggio di camper può essere ordinato in ripristino quando risulti incompatibile con la destinazione urbanistica della zona e, autonomamente, quando l'area ricada in una zona caratterizzata da pericolosità idraulica.
- La riconosciuta pericolosità idraulica dell'area, risultante anche da una perizia prodotta dalla parte interessata, costituisce un elemento idoneo a sostenere l'esistenza di ragioni di interesse pubblico tali da giustificare la revoca o il mancato mantenimento di un'autorizzazione precaria e l'ordine di rimessione in pristino.
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