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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00383/2024 del 05/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, in appello, della domanda di una lavoratrice volta a ottenere la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2011 per 102 giornate, con conseguente conferma della richiesta dell'INPS di restituzione di euro 2.023 percepiti a titolo di disoccupazione agricola 2011. La corte territoriale aveva ritenuto maturata la decadenza per mancata proposizione del ricorso amministrativo e per decorso del termine di cui all'art. 22 d.l. 7/1970 conv. in l. 83/1970. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 22 d.l. 7/1970 e dell'art. 38, comma 6, d.l. 98/2011 conv. in l. 111/2011, sostenendo che la pubblicazione telematica sulla quale la Corte d'appello aveva fondato il proprio convincimento non fosse stata provata e che l'atto prodotto fosse privo di data e sottoscrizione; 2) vizio di motivazione sul medesimo punto; 3) omessa applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. in tema di spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che la mancanza di data e sottoscrizione della pubblicazione non era decisiva, poiché non era contestata né la provenienza dall'INPS né l'effettiva pubblicazione, trattandosi comunque di riproduzione di pagina web avente valore di rappresentazione elettronica ex art. 2712 c.c. e non essendo stato specificamente disconosciuto il fatto rappresentato. È stato invece accolto il terzo motivo: la Corte ha applicato l'indirizzo giurisprudenziale sopravvenuto che estende l'art. 152 disp. att. c.p.c. ai giudizi aventi ad oggetto prestazioni previdenziali o assistenziali, anche quando l'accertamento del rapporto di lavoro sia solo strumentale. Ne è seguita la cassazione senza rinvio del capo della sentenza relativo alle spese, dichiarate irripetibili, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità per la sopravvenienza dell'orientamento giurisprudenziale in corso di causa.

Norme richiamate

  • art. 22 d.l. 7/1970 conv. in l. 83/1970

    è richiamato come norma di decadenza per le controversie in materia di iscrizione negli elenchi agricoli; la Corte non ne mette in discussione in astratto la portata, ma ritiene infondata la censura sulla prova della pubblicazione telematica rilevante ai fini del suo decorso

  • art. 38, comma 6, d.l. 98/2011 conv. in l. 111/2011

    è evocato dalla ricorrente insieme all'art. 22 d.l. 7/1970 per contestare la decadenza; la Corte non accoglie la censura sul punto sostanziale

  • art. 2712 c.c.

    la pagina web del sito INPS è considerata riproduzione meccanica/elettronica idonea a far prova del fatto rappresentato, salvo specifico disconoscimento dell'efficacia probatoria

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    si applica ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione è oggetto diretto della domanda, anche se presuppone l'accertamento di un diverso rapporto lavorativo; ciò rende irripetibili le spese

  • Cass. 17810/2020

    richiamata come precedente conforme sul valore probatorio della pagina web e sulla necessità di specifico disconoscimento

  • Cass. 1971/23

    richiamata per l'applicabilità dell'art. 152 disp. att. c.p.c. ai giudizi previdenziali

  • Cass. 6572/23

    richiamata per l'applicabilità dell'art. 152 disp. att. c.p.c. ai giudizi previdenziali

  • Cass. 37973/22

    richiamata per l'applicabilità dell'art. 152 disp. att. c.p.c. ai giudizi previdenziali

Massime di principio

  • Nel processo civile, la riproduzione di una pagina web può assumere valore probatorio ex art. 2712 c.c.; la mera deduzione di vizi formali dell'estratto non è sufficiente quando non siano contestate provenienza e rappresentazione del fatto, occorrendo uno specifico disconoscimento dell'efficacia probatoria del contenuto rappresentato.
  • Le doglianze sulla regolarità formale di una pubblicazione telematica non sono decisive se la parte non contesta in modo specifico il fatto storico documentato e la sua riferibilità al soggetto che lo ha prodotto.
  • L'art. 152 disp. att. c.p.c. si applica ai giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali anche quando la pronuncia richieda, in via strumentale, l'accertamento di un diverso rapporto giuridico presupposto; in tali casi le spese sono irripetibili.
  • Quando intervenga in corso di causa un orientamento giurisprudenziale sopravvenuto favorevole sulla regolazione delle spese, può giustificarsi la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MateriePrestazioni previdenzialiSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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