Cassazione Civile, Ordinanza n. 16800/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, rilevando che la contribuente aveva aderito alla rottamazione della cartella di pagamento relativa all'atto impositivo e che l'Amministrazione aveva confermato l'avvenuto perfezionamento della procedura. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate. La Corte ha inoltre escluso i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2011 nei confronti di una contribuente, a seguito di controlli sul possesso e sulla detenzione, da parte di residenti in Italia, di imbarcazioni da diporto battenti bandiera estera, ai fini del monitoraggio fiscale e della compilazione del quadro RW ex art. 4 d.l. n. 167/1990. La contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP, che aveva rigettato il ricorso, e poi in appello davanti alla CTR Lazio, che aveva confermato il rigetto. In cassazione la contribuente proponeva un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 4, commi 1 e 2, d.l. n. 167/1990, sostenendo che la CTR avesse erroneamente confuso attività finanziaria e attività patrimoniale, senza esaminare i documenti prodotti né approfondire correttamente la questione. Prima della decisione, la contribuente ha però depositato istanza di cessazione della materia del contendere per intervenuta adesione alla procedura di definizione agevolata ("rottamazione della cartella di pagamento"); l'Agenzia, per il tramite dell'Avvocatura, ha poi comunicato che la procedura risultava regolarmente espletata.
Norme richiamate
art. 4 d.l. 28 giugno 1990, n. 167
primo comma; secondo comma
È la norma invocata dalla ricorrente come parametro della censura di violazione di legge, in tema di monitoraggio fiscale e compilazione del quadro RW; la Corte però non entra nel merito dell'interpretazione, perché il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale richiamato per veicolare la censura di violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, sopravviene una definizione agevolata o altra causa estintiva che comporti il venir meno della controversia sostanziale, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La dichiarazione di estinzione per cessazione della materia del contendere preclude l'esame del motivo di ricorso, anche se formulato come violazione di legge sostanziale.
- In caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, le spese seguono la regola della soccombenza virtuale o, come nel caso esaminato, possono essere poste a carico di chi le ha anticipate secondo la statuizione della Corte.
- L'accesso a una procedura di definizione agevolata relativa all'atto impugnato, se regolarmente perfezionata e comunicata dalle parti, è idoneo a far venir meno l'interesse alla decisione nel processo pendente.
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