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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17526/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto di conferma della confisca di un'unità immobiliare intestata alla ricorrente, acquistata nel 1992 per 29.954,50 euro. La ricorrente deduceva insufficiente motivazione e richiedeva la revoca della confisca sostenendo la legittima provenienza delle somme impiegate per l'acquisto, la non appartenenza dell'interessata all'ambiente mafioso e la necessità di considerare gli indici ISTAT 1992 e le risorse della figlia Carmela Milone nel nucleo familiare per dimostrare la compatibilità reddituale dell'acquisto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato della Cassazione in materia di confische di prevenzione sia limitato a questioni di diritto e alla mancanza di motivazione formale; non sono ammissibili ricorsi che formulino inammissibili valutazioni di merito o semplici dissensi valutativi sui fatti. Il Tribunale di merito (Corte di appello di Messina) aveva correttamente accertato la pericolosità sociale qualificata del coniuge Filippo Milone (condanne nei processi "Mare Nostrum" e "Gotha 7" per art. 416-bis c.p.) e, valutando redditi e indici ISTAT per il periodo 1987-1995, aveva ritenuto sproporzionata la disponibilità reddituale rispetto al prezzo d'acquisto del 1992, giustificando la confisca. La ricorrente non ha fornito argomentazioni giuridiche idonee a contestare la motivazione impugnata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e misure di prevenzione)

    art. 19, art. 24, art. 26

    Le norme del decreto legislativo sono richiamate come quadro normativo per le misure patrimoniali di prevenzione; la Corte sottolinea che l'applicazione della confisca richiede la sussistenza della pericolosità sociale dell'interessato o di un terzo collegato e che il sindacato in Cassazione è limitato alla verifica di legittimità sulla corretta applicazione di tali disposizioni e sulla motivazione.

  • Codice penale

    L'art. 416-bis c.p. (associazione mafiosa) è stato utilizzato per qualificare la pericolosità sociale 'qualificata' del coniuge (Filippo Milone) sulla base di condanne in procedimenti penali, fondamento per estendere la misura ablativa ai beni correlati al nucleo familiare.

  • Codice di procedura penale

    Richiama l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte ricorda che la mancanza di motivazione può fondare censura in Cassazione, ma non possono essere rimesse alla Corte questioni che siano sostanzialmente di merito qualora la motivazione sia presente e coerente.

  • Codice di procedura penale

    L'art. 606 c.p.p. delimita i motivi di impugnazione in Cassazione; la Corte evidenzia che i criteri di ammissibilità impediscono di trasformare il ricorso in un appello in fatto, escludendo censure meramente valutative dei fatti.

Massime di principio

  • In materia di confisca di prevenzione la Cassazione valuta solo violazioni di legge e carenze motivazionali formali: non è competente a rivedere valutazioni di merito sui fatti probatori se la motivazione del giudice di merito è coerente e comprensibile.
  • La confisca può colpire solo i beni acquisiti durante il periodo in cui si è manifestata la pericolosità sociale del soggetto o del terzo collegato; occorre accertare il momento temporale rilevante e valutare la sproporzione tra redditi dichiarati e prezzo di acquisto.
  • La qualificazione della pericolosità sociale (in particolare quella 'qualificata' ex art. 416-bis) può fondarsi su condanne e collaborazioni di giustizia che dimostrino l'inserimento stabile in un'organizzazione mafiosa, e ciò legittima indagini sulle disponibilità patrimoniali del nucleo familiare.
  • Gli indici statistici (es. ISTAT) possono essere utilizzati legittimamente per ricostruire il tenore di vita e stimare spese di mantenimento del nucleo familiare; la parte che contesta tali ricostruzioni deve proporre elementi specifici e documentati che smentiscano le conclusioni del giudice di merito.
  • La mera asserzione della legittima provenienza dei fondi o il richiamo generico a risorse familiari non sostituiscono l'onere di produzione di prove e di argomentazioni giuridiche dettagliate: per ottenere l'annullamento in Cassazione è necessario indicare specifiche violazioni di legge o la mancanza dei requisiti minimi della motivazione.
  • In presenza di un provvedimento motivato che confronta redditi storici e prezzo d'acquisto, il ricorso che si limiti a contestare la valutazione economica senza specifiche deduzioni giuridiche è destinato a essere dichiarato inammissibile.

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