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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35848/2026 del 12/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bologna, pronunciata quale giudice del rinvio dopo un precedente annullamento per ragioni esclusivamente processuali, che aveva confermato la condanna del Tribunale di Bologna del 16 dicembre 2022 per un tentativo di furto in concorso (capo A) e un furto in concorso (capo B), con esclusione delle aggravanti contestate e riconoscimento della recidiva reiterata, specifica, nel quinquennio. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità per il capo A, sostenendo che i gesti attribuitigli erano ambigui e potevano essere interpretati diversamente da una condotta furtiva. Con il secondo ha censurato la responsabilità per il capo B, deducendo che la decisione si basava soltanto sulla fuga contestuale e sul successivo ritrovamento del portafoglio, senza prova di un suo contributo, senza rinvenimento della refurtiva su di lui e senza considerare che la coimputata si era allontanata prima. Con il terzo motivo ha contestato la validità della querela, necessaria per la procedibilità dei reati. Con il quarto ha censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti, anziché equivalenti, rispetto alla recidiva. Ha inoltre dedotto che i reati si sarebbero prescritti nel gennaio 2026.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è generico e diretto a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità; la sentenza d’appello aveva inoltre fondato la responsabilità per il capo A sulle convergenti dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni oculari, secondo cui l’imputato aveva afferrato la borsa, l’aveva occultata sotto la giacca e aveva tentato la fuga. Anche il secondo motivo è inammissibile perché sollecita una diversa lettura degli elementi di fatto: la fuga dell’imputato con la complice dopo che la vittima aveva rilevato la mancanza del portafoglio, e il ritrovamento di questo in un cassonetto vicino al luogo del fermo, rendevano logicamente sostenibile la valutazione dei giudici di merito circa il concorso e il comune intento di sottrarsi alla scoperta. Il terzo motivo è manifestamente infondato: dagli atti risultavano querele regolari, presentate dalle persone offese il 4 luglio 2018, con espressa richiesta di punizione degli autori. Il quarto motivo è generico e manifestamente infondato: il ricorrente non aveva indicato ragioni specifiche per la prevalenza delle attenuanti generiche e l’art. 69, comma 4, c.p. vietava tale prevalenza sulla recidiva reiterata, specifica, nel quinquennio, ritenuta nel caso concreto. La dedotta prescrizione maturata dopo la sentenza d’appello non è stata rilevata, poiché l’inammissibilità originaria del ricorso preclude la rilevazione della causa estintiva sopravvenuta. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Berisha è fuggito insieme con la sua complice non appena la vittima del furto si accorse della mancanza del suo portafoglio, che venne rinvenuto subito dopo il compimento dell’azione criminosa in un cassonetto collocato poco distante dal luogo in cui essi vennero fermati, sicché non appare né manifestamente illogico né contraddittorio ritenere, come fatto dai Giudici di merito, che la fuga fosse stata determinata dal timore di entrambi i concorrenti nel reato di essere scoperti, che indusse Berisha e la sua complice a disfarsi del portafoglio.

    La partecipazione concorsuale può essere desunta, secondo una valutazione di merito logicamente motivata, dalle modalità della fuga con la complice e dal successivo rinvenimento del portafoglio sottratto nelle vicinanze.

  • art. 56 c.p.

    La Corte di appello, del resto, con motivazione immune da vizi, ha fondato la propria decisione sulle dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni oculari, non aggredite dal ricorrente, tutte convergenti nell’affermare di avere visto l’imputato afferrare la borsa della persona offesa e tentare la fuga dopo averla occultata sotto la propria giacca.

    La responsabilità per il tentativo di furto può essere confermata sulla base di dichiarazioni convergenti che descrivono l’impossessamento tentato e l’immediato tentativo di fuga; la Cassazione non può sostituire a tale ricostruzione una diversa valutazione di fatto.

  • art. 624 c.p.

    Berisha è fuggito insieme con la sua complice non appena la vittima del furto si accorse della mancanza del suo portafoglio, che venne rinvenuto subito dopo il compimento dell’azione criminosa in un cassonetto collocato poco distante dal luogo in cui essi vennero fermati, sicché non appare né manifestamente illogico né contraddittorio ritenere, come fatto dai Giudici di merito, che la fuga fosse stata determinata dal timore di entrambi i concorrenti nel reato di essere scoperti, che indusse Berisha e la sua complice a disfarsi del portafoglio.

    Le modalità della fuga e il rinvenimento del portafoglio sottratto possono sostenere, se valutati con motivazione logica dal giudice di merito, l’affermazione di responsabilità per furto.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha, infatti, un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il Giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, se non, in quest’ultimo caso, nelle ipotesi di errore del Giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione riguarda l’esistenza e la logicità dell’apparato argomentativo e non consente una nuova valutazione delle prove; la difformità nella lettura degli atti è deducibile nei limiti previsti dalla norma e nel rispetto della devoluzione.

  • art. 69, comma 4, c.p.

    il ricorrente non indica le ragioni per cui il giudizio di comparazione si sarebbe dovuto svolgere in termini di prevalenza, peraltro in presenza di una disposizione quale quella di cui all’art. 69, comma 4, cod. pen., richiamata dal Giudice di appello, che prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, specifica, nel quinquennio, contestata e ritenuta nel caso di specie, della cui conformità a Costituzione non è lecito dubitare, trattandosi di disposizione derogatoria all’ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio, in quanto riferita a un’attenuante comune che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata dall plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati.

    È vietato dichiarare le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva reiterata, specifica, nel quinquennio, nei termini previsti dalla norma; la Corte ritiene tale disciplina derogatoria del bilanciamento ordinario non manifestamente irragionevole.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla dichiarazione di inammissibilità originaria del ricorso, che impedisce di rilevare la prescrizione maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità.

    La declaratoria di inammissibilità originaria preclude la rilevazione della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata e comporta, in presenza della colpa nella determinazione dell’inammissibilità, la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle risultanze probatorie o proporre una ricostruzione dei fatti alternativa a quella del giudice di merito; il sindacato sulla motivazione è circoscritto alla verifica dell’esistenza di un apparato argomentativo logicamente coerente, salve le specifiche ipotesi di errore nella lettura degli atti deducibili secondo legge.
  • Le deduzioni difensive non espressamente confutate non determinano di per sé un vizio di motivazione quando siano logicamente incompatibili con la ricostruzione accolta e il giudice abbia esposto in modo logico e adeguato le ragioni della decisione.
  • Una motivazione che desuma il concorso nel furto dalle circostanze della fuga con la complice e del rinvenimento del bene sottratto nelle vicinanze non è manifestamente illogica se tali elementi sono coerenti con la ricostruzione del giudice di merito.
  • Quando il reato è perseguibile a querela, la procedibilità è assicurata da una querela regolare nella quale la persona offesa abbia espresso la richiesta di punizione degli autori della condotta.
  • La declaratoria di inammissibilità originaria del ricorso impedisce di rilevare la prescrizione maturata dopo la pronuncia della sentenza impugnata.
  • La disposizione che vieta la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, specifica, nel quinquennio, non è manifestamente irragionevole, secondo la decisione, in quanto deroga al bilanciamento ordinario con riferimento a un’attenuante comune.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di personePrescrizione del reatoRecidiva

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