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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35016/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per tentata estorsione aggravata, commessa il 9 dicembre 2022. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale avesse attribuito indebitamente a lui la condotta estorsiva sulla base di un riconoscimento fotografico ritenuto inaffidabile: il soggetto ripreso aveva il volto solo parzialmente visibile, nessun teste aveva indicato la barba, non era stato notato il vistoso tatuaggio sulla mano sinistra e la corporatura dell'imputato sarebbe stata diversa da quella descritta. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p. per mancata assunzione di prova decisiva, lamentando il mancato svolgimento di una ricognizione personale dell'imputato da parte dei testimoni, ritenuta necessaria perché le intercettazioni telefoniche non avevano dato esito positivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo sostanzialmente volto a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità, osservando che i giudici di merito avevano motivato in modo logico e coerente sull'attendibilità degli elementi probatori, valorizzando tra l'altro l'assenza di astio dei testi, la possibilità di osservare da vicino il soggetto e la coerenza tra la descrizione fisica e le caratteristiche dell'imputato. Ha respinto anche il secondo motivo, rilevando che la doglianza sulla mancata assunzione di prova decisiva è proponibile solo per prove tempestivamente richieste ai sensi dell'art. 495, comma 2, c.p.p., e non quando si invochi un'integrazione probatoria rimessa al potere discrezionale del giudice ex art. 507 c.p.p.; inoltre ha ribadito che una ricognizione personale ha esito intrinsecamente incerto e non integra, nel caso concreto, una prova decisiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 610 c.p.p.

    La trattazione dei ricorsi in camera di consiglio avviene senza partecipazione del procuratore generale e dei difensori, salvo diversa previsione.

  • art. 611 c.p.p.

    Regola il procedimento camerale nel giudizio di cassazione senza intervento delle parti, in assenza di diversa disciplina.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove in sede di legittimità.

  • art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.

    La mancata assunzione di prova decisiva è deducibile solo nei limiti propri della prova tempestivamente richiesta e deve riguardare un mezzo di prova effettivamente decisivo.

  • art. 495, comma 2, c.p.p.

    La censura per mancata assunzione di prova decisiva presuppone che il mezzo istruttorio sia stato chiesto secondo le forme previste per l'ammissione della prova.

  • art. 507 c.p.p.

    La richiesta di integrazione probatoria rimessa al potere discrezionale del giudice non consente, se rigettata, di dedurre validamente in cassazione la mancata assunzione della prova come vizio di cui all'art. 606, lett. d), c.p.p.

  • artt. 56, 629, 416-bis.1 c.p.

    Norme poste a base della contestazione di tentata estorsione aggravata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rilettura del compendio probatorio per sostituire la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata sia logica e completa.
  • Il vizio di motivazione è deducibile solo se la sentenza presenti effettive illogicità o lacune decisive; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura di singoli elementi di fatto.
  • La mancata assunzione di una prova può essere censurata come prova decisiva soltanto se il mezzo istruttorio sia stato ritualmente richiesto nei termini di legge e se, per il suo contenuto, sia idoneo a determinare con certezza una decisione diversa.
  • La ricognizione personale non è di per sé prova decisiva quando esistano altri elementi probatori ritenuti sufficienti e il suo esito sia intrinsecamente incerto.
  • Quando la richiesta difensiva si risolva in una sollecitazione al giudice a esercitare poteri istruttori discrezionali, il suo eventuale mancato accoglimento non integra automaticamente il vizio di mancata assunzione di prova decisiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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