Cassazione Penale, Sentenza n. 43802/2023 del 30/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia in carcere disposta dal GIP per i reati di procurata inosservanza di pena e favoreggiamento personale del latitante Matteo Messina Denaro (entrambi con l'aggravante di cui all'art. 416‑bis, comma 1). Il ricorso svolgeva quattro censure principali: 1) errata applicazione dell'art. 274 c.p.p. e illogicità della motivazione sulla sussistenza del pericolo di reiterazione; 2) errata applicazione dell'art. 275 c.p.p. e mancata valutazione dell'idoneità degli arresti domiciliari come misura meno afflittiva; 3) errata ritenzione del concorso di reati e tesi che i fatti rientrerebbero unicamente nell'art. 390 c.p.; 4) errata applicazione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa (art. 416‑bis, comma 1), atteso che l'ausilio sarebbe stato prestato solo a vantaggio del singolo Messina Denaro.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo che aveva rigettato il riesame e mantenuto la custodia in carcere. Motivazioni principali: 1) è corretta la sussunzione nel concorso formale tra favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena quando la persona favorita è contemporaneamente condannata in via definitiva e oggetto di indagini per altri fatti; 2) è applicabile la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per i reati indicati nell'art. 275, comma 3, e quindi non era necessario motivare dettagliatamente l'inidoneità degli arresti domiciliari; 3) l'aggravante di cui all'art. 416‑bis, comma 1 può essere riconosciuta quando l'aiuto al capo-clan è consapevole e favorisce l'operatività dell'associazione mafiosa; 4) dal compendio probatorio sono emersi elementi concreti (omertà, durata e continuità delle condotte, rete di complicità, dichiarazioni contraddette) idonei a fondare la prognosi del pericolo di reiterazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione va inteso come prognosi fondata su elementi concreti che evidenziano continuità e possibilità prossima di commissione di delitti analoghi; non richiede l'immediatezza dell'azione delittuosa e si valuta sui comportamenti e sul contesto investigativo.
art. 275 c.p.p. (commi 3 e 3‑bis)
Per i reati indicati nel comma 3 opera una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere; quando tale presunzione è operante non si applica l'obbligo di motivazione ex comma 3‑bis circa l'inidoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico.
La tesi difensiva che ricondurrebbe le condotte a un'unica fattispecie ai sensi dell'art. 390 è stata respinta: la giurisprudenza ammette il concorso formale tra procurata inosservanza di pena e favoreggiamento personale quando il favorito è al contempo definitivamente condannato e sottoposto ad indagine per altri fatti.
L'aggravante dell'agevolazione mafiosa può essere applicata anche se l'ausilio è prestato al capo‑clan: se l'aiuto consapevole rende possibile la permanenza dell'attività di vertice e quindi favorisce l'associazione, la condotta integra l'aggravante.
Norma richiamata per la condanna alle spese e per la determinazione equitativa dell'ammenda a carico del ricorrente per ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Quando la persona favorisce un soggetto che è contemporaneamente condannato definitivamente e indagato per altri fatti, è possibile configurare sia il reato di procurata inosservanza di pena sia il favoreggiamento personale in concorso formale.
- Per i reati per i quali l'art. 275, comma 3, c.p.p. prevede la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere, il giudice non è tenuto ad articolare esaustivamente perché gli arresti domiciliari sarebbero idonei; la presunzione può essere superata solo con elementi concreti e specifici.
- L'aggravante di agevolazione mafiosa (art. 416‑bis, comma 1) può essere riconosciuta anche se l'ausilio è prestato a vantaggio di un singolo capo, quando quell'ausilio incide sull'operatività e sul potere dell'associazione e sia prestato consapevolmente con finalità di favorire anche la cosca.
- La valutazione del pericolo di reiterazione non dipende solo dall'esistenza di occasioni immediate, ma dalla valutazione complessiva di elementi quali durata, continuità, rete di complicità, contraddizioni nelle dichiarazioni e omertà; la cessazione del rapporto per effetto dell'arresto del favorito non elimina automaticamente il pericolo.
- La formulazione di motivi di impugnazione che chiedano una rivalutazione del merito della diagnosi cautelare, senza proporre specifici errori di diritto o vizi logici seri, rischia di essere dichiarata manifestamente infondata e inammissibile.
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