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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43802/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia in carcere disposta dal GIP per i reati di procurata inosservanza di pena e favoreggiamento personale del latitante Matteo Messina Denaro (entrambi con l'aggravante di cui all'art. 416‑bis, comma 1). Il ricorso svolgeva quattro censure principali: 1) errata applicazione dell'art. 274 c.p.p. e illogicità della motivazione sulla sussistenza del pericolo di reiterazione; 2) errata applicazione dell'art. 275 c.p.p. e mancata valutazione dell'idoneità degli arresti domiciliari come misura meno afflittiva; 3) errata ritenzione del concorso di reati e tesi che i fatti rientrerebbero unicamente nell'art. 390 c.p.; 4) errata applicazione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa (art. 416‑bis, comma 1), atteso che l'ausilio sarebbe stato prestato solo a vantaggio del singolo Messina Denaro.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo che aveva rigettato il riesame e mantenuto la custodia in carcere. Motivazioni principali: 1) è corretta la sussunzione nel concorso formale tra favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena quando la persona favorita è contemporaneamente condannata in via definitiva e oggetto di indagini per altri fatti; 2) è applicabile la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per i reati indicati nell'art. 275, comma 3, e quindi non era necessario motivare dettagliatamente l'inidoneità degli arresti domiciliari; 3) l'aggravante di cui all'art. 416‑bis, comma 1 può essere riconosciuta quando l'aiuto al capo-clan è consapevole e favorisce l'operatività dell'associazione mafiosa; 4) dal compendio probatorio sono emersi elementi concreti (omertà, durata e continuità delle condotte, rete di complicità, dichiarazioni contraddette) idonei a fondare la prognosi del pericolo di reiterazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.p.

    Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione va inteso come prognosi fondata su elementi concreti che evidenziano continuità e possibilità prossima di commissione di delitti analoghi; non richiede l'immediatezza dell'azione delittuosa e si valuta sui comportamenti e sul contesto investigativo.

  • art. 275 c.p.p. (commi 3 e 3‑bis)

    Per i reati indicati nel comma 3 opera una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere; quando tale presunzione è operante non si applica l'obbligo di motivazione ex comma 3‑bis circa l'inidoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico.

  • art. 390 c.p.

    La tesi difensiva che ricondurrebbe le condotte a un'unica fattispecie ai sensi dell'art. 390 è stata respinta: la giurisprudenza ammette il concorso formale tra procurata inosservanza di pena e favoreggiamento personale quando il favorito è al contempo definitivamente condannato e sottoposto ad indagine per altri fatti.

  • art. 416‑bis c.p. (comma 1)

    L'aggravante dell'agevolazione mafiosa può essere applicata anche se l'ausilio è prestato al capo‑clan: se l'aiuto consapevole rende possibile la permanenza dell'attività di vertice e quindi favorisce l'associazione, la condotta integra l'aggravante.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna alle spese e per la determinazione equitativa dell'ammenda a carico del ricorrente per ricorso dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Quando la persona favorisce un soggetto che è contemporaneamente condannato definitivamente e indagato per altri fatti, è possibile configurare sia il reato di procurata inosservanza di pena sia il favoreggiamento personale in concorso formale.
  • Per i reati per i quali l'art. 275, comma 3, c.p.p. prevede la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere, il giudice non è tenuto ad articolare esaustivamente perché gli arresti domiciliari sarebbero idonei; la presunzione può essere superata solo con elementi concreti e specifici.
  • L'aggravante di agevolazione mafiosa (art. 416‑bis, comma 1) può essere riconosciuta anche se l'ausilio è prestato a vantaggio di un singolo capo, quando quell'ausilio incide sull'operatività e sul potere dell'associazione e sia prestato consapevolmente con finalità di favorire anche la cosca.
  • La valutazione del pericolo di reiterazione non dipende solo dall'esistenza di occasioni immediate, ma dalla valutazione complessiva di elementi quali durata, continuità, rete di complicità, contraddizioni nelle dichiarazioni e omertà; la cessazione del rapporto per effetto dell'arresto del favorito non elimina automaticamente il pericolo.
  • La formulazione di motivi di impugnazione che chiedano una rivalutazione del merito della diagnosi cautelare, senza proporre specifici errori di diritto o vizi logici seri, rischia di essere dichiarata manifestamente infondata e inammissibile.

Testo integrale

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