Cassazione Civile, Ordinanza n. 22277/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (giudice)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da una società poi fallita contro un Comune, avente ad oggetto l'accertamento del diritto all'acquisto della proprietà di suoli assegnati in un'area PIP, con domanda di risarcimento danni e, in subordine, di risoluzione del contratto di assegnazione con restituzione del prezzo e risarcimento. La società deduceva di aver ottenuto la cessione in proprietà con atti del 1989 e del 1994 e di avervi edificato, ma che il finanziamento bancario era stato revocato dopo che era emerso che il Comune non sarebbe stato proprietario dei terreni, asseritamente appartenenti al demanio idrico perché compresi nell'alveo di un fiume. Il Comune eccepiva l'incompetenza del giudice ordinario sostenendo che la controversia rientrasse nella competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche, in ragione della natura demaniale dei terreni. Dopo la dichiarazione di fallimento, interveniva il curatore. Il giudice specializzato, dinanzi al quale la causa era stata riassunta, sollevava conflitto negativo di competenza ritenendo che non fossero necessarie indagini tecniche sulla demanialità, poiché era pacifico che il terreno fosse stato in passato alveo fluviale ma controversa solo la proprietà successiva. La Corte di cassazione ha escluso l'inammissibilità del regolamento d'ufficio per tardività, ritenendo che il rilievo della questione di competenza fosse stato mantenuto senza soluzione di continuità all'esito di attività istruttorie preliminari volte proprio a chiarire la natura del fondo. Nel merito, ha osservato che non era provata l'efficacia di giudicato della precedente sentenza evocata dal Comune, ma che ciò non impediva di considerare quell'accertamento come elemento probatorio; ha quindi affermato che, poiché era pacifico che il suolo aveva perso la natura pubblica per l'abbandono dell'alveo del fiume e la questione riguardava solo l'individuazione dell'attuale proprietario, non occorrevano indagini tecniche sulla demanialità e la competenza spettava al giudice ordinario. La Cassazione ha quindi dichiarato la competenza della Corte d'appello di Potenza, dinanzi alla quale ha rimesso le parti.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità del regolamento d'ufficio, ha risolto il conflitto negativo dichiarando la competenza del giudice ordinario indicato come competente dal Tribunale regionale delle acque pubbliche, individuato nella Corte d'appello di Potenza, e ha rimesso le parti a tale giudice. Ha ritenuto che la controversia non richiedesse accertamenti tecnici sulla consistenza del demanio idrico, essendo pacifico l'originario passaggio del bene dall'alveo del fiume alla sfera privata e discutendosi soltanto dell'attuale titolarità del suolo. Poiché il regolamento era officioso e le parti non si erano costituite in sede di legittimità, non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
La questione di competenza deve essere rilevata non oltre la prima udienza dinanzi al giudice adito; tuttavia, quando il giudice debba svolgere attività processuali strettamente funzionali alla valutazione del conflitto di competenza, il regolamento d'ufficio può essere richiesto anche dopo la chiusura dell'udienza, se segue senza soluzione di continuità a tali attività.
Le risultanze rilevanti ai fini della competenza sono quelle acquisite entro l'udienza di trattazione; l'eventuale attività successiva può essere considerata solo se strettamente funzionale alla decisione sulla competenza.
L'abbandono dell'alveo da parte del corso d'acqua comporta il venir meno della natura pubblica del terreno e il conseguente acquisto della proprietà da parte dei proprietari rivieraschi, nel testo applicabile ratione temporis.
art. 1 L. 5 gennaio 1994, n. 37
Le modifiche sopravvenute non erano applicabili alla vicenda, che è stata ricostruita secondo il testo anteriore della norma.
Massime di principio
- Nel conflitto di competenza tra giudice ordinario e tribunale regionale delle acque pubbliche, il criterio decisivo è la necessità di indagini tecniche per stabilire se il terreno rientri o meno nel demanio idrico; se la demanialità è già pacificamente venuta meno e si discute solo della titolarità attuale, la competenza spetta al giudice ordinario.
- Le controversie sulla consistenza dell'alveo o delle sponde di un corso d'acqua appartengono al giudice specializzato solo quando occorra un accertamento tecnico sulla natura pubblica dell'area; se il fondo è storicamente provenuto dall'alveo ma la contestazione riguarda soltanto le vicende successive e la proprietà attuale, il giudice ordinario è competente.
- Ai fini del regolamento d'ufficio, il rilievo della questione di competenza non è tardivo quando il giudice, prima di decidere, compia attività istruttorie preliminari strettamente dirette a chiarire la stessa questione di competenza e l'iniziativa segua senza soluzione di continuità tali attività.
- L'assenza di prova del giudicato derivante da una precedente sentenza non impedisce al giudice di considerare quell'accertamento come elemento istruttorio o indiziario, se rilevante per la ricostruzione dei fatti ai fini della competenza.
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