Cassazione Penale, Ordinanza n. 15496/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per un motivo non consentito avverso la sentenza di patteggiamento. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha ricorso contro la sentenza di patteggiamento pronunciata dal Tribunale di Bari, con cui era stata applicata la pena concordata di anni 2 di reclusione ed euro 3.000 di multa per il reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio in ipotesi di lieve entità. La doglianza deduceva l'insussistenza o l'inadeguatezza della motivazione sulla mancata rilevazione di cause di non punibilità o di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte rileva però che il motivo non rientra tra quelli ammessi contro la sentenza di patteggiamento.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
individua il reato oggetto della sentenza di patteggiamento, richiamato solo per descrivere l'imputazione contestata.
invocato dal ricorrente per sostenere la mancata considerazione di cause di non punibilità o di proscioglimento, ma la doglianza è reputata non deducibile in cassazione contro il patteggiamento nei limiti indicati.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento; la censura sull'art. 129 c.p.p. esula da tali casi.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
viene richiamato quale base per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nei casi tassativamente indicati dalla legge; sono quindi inammissibili censure estranee a tali limiti.
- La deduzione dell'omessa o insufficiente verifica delle cause di non punibilità o di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è, di regola, un motivo spendibile in cassazione contro il patteggiamento, se non si traduce in uno dei vizi specificamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Quando il ricorso contro il patteggiamento è proposto fuori dai casi consentiti, la Corte deve dichiararlo inammissibile con le conseguenze economiche previste dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 29 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15482/2026 del 29/04/2026
- ordinanza_penale · 29 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15485/2026 del 29/04/2026
- ordinanza_penale · 29 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15486/2026 del 29/04/2026
- ordinanza_penale · 29 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15487/2026 del 29/04/2026
- ordinanza_penale · 29 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15488/2026 del 29/04/2026
- ordinanza_penale · 29 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15489/2026 del 29/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →