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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33392/2022 del 09/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Catanzaro del 17/12/2021 con la quale erano stati applicati gli arresti domiciliari al ricorrente per il reato di tentata estorsione aggravata (artt. 56 e 629 c.p.). La difesa deduceva: (1) violazione degli artt. 191 e 195 c.p.p., sostenendo che la trascrizione effettuata dalla polizia giudiziaria di una registrazione svolta dalla persona offesa sarebbe inutilizzabile in assenza del file audio e integrarebbe testimonianza di relato vietata dall'art. 195, comma 4 c.p.p.; (2) vizio di motivazione per non aver chiarito modalità e tecniche utilizzate per individuare e identificare le persone partecipanti alla conversazione posta a fondamento dei gravi indizi di colpevolezza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i motivi: (1) la trascrizione del file audio operata dalla polizia giudiziaria non è equiparabile alla testimonianza indiretta e costituisce documentazione dell'attività di indagine utilizzabile nelle indagini preliminari; non essendo state specificamente censurate dalla difesa eventuali inesattezze nella trascrizione, essa è utilizzabile; (2) la motivazione del provvedimento impugnato è adeguata, avendo richiamato le dichiarazioni della persona offesa, il complesso delle indagini e i verbali acquisiti, nonché le indicazioni della persona informata sui fatti che era presente alla conversazione, giustificando l'individuazione dei partecipanti e la sussistenza dei gravi indizi. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Rilevata dalla difesa in relazione alla utilizzazione di trascrizioni: la Corte non ha ritenuto che la mera trascrizione da parte della PG integri i limiti di utilizzazione previsti da tale norma, quando si tratta di documentare atti di indagine

  • art. 195 cod. proc. pen.

    La Corte ha escluso che la trascrizione effettuata dalla polizia giudiziaria costituisca "testimonianza di relato" soggetta al divieto dell'art. 195, comma 4; essa è valutata come documentazione dell'indagine e utilizzabile nelle indagini preliminari salvo specifiche censure sulla correttezza della trascrizione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese e per la determinazione della somma da versare alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, valutati profili di colpa

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla tentata estorsione (fonte normativa dell"istituto della tentata fattispecie)

  • art. 629 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato di estorsione; la misura cautelare era stata disposta in relazione al reato di tentata estorsione aggravata ai sensi degli artt. 56 e 629 c.p.

Massime di principio

  • La trascrizione di un file audio effettuata dalla polizia giudiziaria, se redatta come documentazione dell'attività investigativa, non è automaticamente equiparabile a testimonianza di relato e può essere utilizzata nelle indagini preliminari, salvo specifiche e concrete censure sulla correttezza della trascrizione.
  • La mera assenza del file audio allegato alla trascrizione non rende necessariamente inutilizzabile il contenuto trascritto; la difesa deve invece specificamente dimostrare inesattezze o manipolazioni nella trascrizione per impedire la sua utilizzazione.
  • Nell'ambito della motivazione del provvedimento cautelare, la Corte valuta l'insieme delle dichiarazioni, dei verbali e degli atti acquisiti: l'individuazione dei partecipanti a una conversazione può essere adeguatamente motivata mediante la combinazione di dichiarazioni della persona offesa e di persone informate sui fatti presenti.
  • I ricorsi in cassazione per questioni formali o di mera valutazione delle prove rischiano di essere dichiarati inammissibili se non contengono censure specifiche e rilevanti; in tali casi il ricorrente può essere condannato alle spese e a una sanzione a titolo di ammenda ex art. 616 c.p.p.
  • Se si contesta la correttezza di una trascrizione audio, è opportuno chiedere formalmente l'acquisizione del file originale o avanzare contestazioni tecniche precise (es. differenze tra audio e trascrizione, manipolazioni, impossibilità di identificazione) già in sede di riesame per rendere la censura pregnante in Cassazione.

Testo integrale

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