Sentenza del 14/09/2022 n. 2421 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Difetto di legittimazione passiva del liquidatore della società estinta per i debiti sociali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la legittimazione passiva del liquidatore di una societa' cancellata dal Registro delle Imprese prima della notifica degli avvisi di accertamento e dell'instaurazione del giudizio di primo grado. L'Ufficio tributario aveva notificato al liquidatore avvisi di accertamento per gli anni 2009 e 2010 chiedendo il recupero di imposte IRES. Il giudice d'appello ha valutato che l'estinzione della societa' determina la perdita della capacita' processuale dell'ente e del potere di rappresentanza del liquidatore, per cui il liquidatore non era legittimato ad agire o a ricevere atti tributari relativi a debiti sociali successivamente all'estinzione. Inoltre e' stato richiamato l'art. 2495 comma 2 c.c., che consente l'azione dei creditori sociali nei confronti del liquidatore solo se il mancato pagamento deriva da colpa di questi. La decisione si fonda anche su giurisprudenza di legittimita' (tra cui Cass. n.10354/2022, n.7676/2012, n.4778/2017, n.5736/2016) che afferma l'annullabilita' degli atti notificati a soggetto societario gia' estinto.
La decisione
La Commissione d'appello ha rigettato gli appelli riuniti (quello proposto dall'Ufficio finanziario e quello incidentale del contribuente) confermando la decisione di primo grado che aveva accolto i ricorsi del contribuente e annullato gli avvisi di accertamento. Il Collegio ha ritenuto infondato l'appello dell'Ufficio, perche' gli atti impositivi erano illegittimi in ragione dell'estinzione societaria anteriore alla notificazione e per le ragioni di diritto richiamate; ha inoltre respinto la domanda del contribuente volta a ottenere le spese e la sanzione ex art. 96 c.p.c., confermando la compensazione delle spese fra le parti. In definitiva gli accertamenti sono stati considerati invalsi e la sentenza favorevole al contribuente e' stata confermata.
Norme richiamate
I creditori sociali, dopo l'estinzione e la cancellazione della societa', possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e dei liquidatori solo nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 2495(2): nei confronti del liquidatore solo se il mancato pagamento e' dipeso da colpa di questi. Non comporta una legittimazione generale del liquidatore ad impugnare atti tributari emessi dopo l'estinzione.
Limita la responsabilita' di amministratori, liquidatori e soci alle sole imposte sui redditi secondo le modalita' normative; e' stata invocata per delimitare l'ambito di responsabilita' contestata all'ex liquidatore.
d.lgs. 175/2014 (art. 36, novella)
La Corte ha ritenuto non applicabile retroattivamente la novella che modifica la responsabilita' dei rappresentanti societari: la modifica non puo' essere estesa in modo retroattivo agli atti posti in essere prima della sua entrata in vigore, salvo che la legge disponga diversamente.
Richiamato in ordine alla richiesta di sanzione per lite temeraria; la Commissione ha escluso i presupposti per la condanna e ha rigettato la domanda sanzionatoria.
Richiamato per l'annullamento senza rinvio dell'intero giudizio in presenza di vizio insanabile originario che determina l'improponibilita' dell'impugnazione (es. assenza di capacita' processuale del ricorrente).
Cass. civ. ord. n. 10354/2022
Giurisprudenza di legittimita' che ha stabilito il difetto di legittimazione del liquidatore se l'atto impositivo e' stato notificato dopo l'estinzione della societa', con conseguente annullamento del giudizio instaurato in relazione a quella pretesa.
Cass. civ. n. 7676/2012, n. 4778/2017, n. 5736/2016, n. 6743/2015
Ulteriori pronunce citate a sostegno del principio secondo cui la cancellazione dal Registro delle Imprese prima dell'emissione/ notificazione di atti impositivi e prima dell'instaurazione del giudizio determina la perdita della capacita' processuale e la carenza di legittimazione dell'ex liquidatore.
Massime di principio
- Se la societa' e' stata cancellata dal Registro delle Imprese prima della notifica di un avviso di accertamento o dell'instaurazione del giudizio, il liquidatore non ha legittimazione processuale a rappresentare o difendere la societa' rispetto a pretese relative a debiti sociali; l'atto notificato al soggetto estinto e' annullabile.
- Dopo l'estinzione societaria i creditori sociali possono agire contro il liquidatore solo se dimostrano che il mancato pagamento e' dipeso da colpa del liquidatore (art. 2495(2) c.c.); non sussiste una responsabilita' automatica per tutti i debiti sociali.
- La notificazione di avvisi di accertamento o cartelle a soggetti societari gia' estinti e' priva di efficacia e determina l'illegittimita' dell'atto impugnato; il processo instaurato su tale base puo' essere annullato senza rinvio per vizio insanabile di legittimazione.
- Le modifiche normative che limitano o ampliano la responsabilita' dei soggetti (es. d.lgs. 175/2014) non vanno interpretate retroattivamente salvo che la norma non disponga espressamente la retroattivita'; occorre verificare la data di entrata in vigore rispetto agli atti contestati.
- In presenza di contrasto giurisprudenziale recente, la compensazione delle spese puo' essere disposta anche se una parte ha ottenuto l'accoglimento del ricorso, quando la questione fosse oggetto di indubbia controversia giuridica.
- Chi agisce in giudizio deve avere capacita' e legittimazione al momento dell'instaurazione del giudizio: l'esistenza del soggetto e' rilevabile anche d'ufficio e la mancanza di tali presupposti e' vizio insanabile.
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