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Sentenza

Sentenza del 14/09/2022 n. 44 - Comm. Trib. II grado di Trento

IRPEF - Redditi di lavoro autonomo - Avvocato - Spese deducibili.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha ritenuto legittimo l'operato dell'Ufficio: il contribuente non ha fornito prove sufficienti che tutti i costi contestati fossero effettivamente correlati alla propria attività professionale e non, almeno in parte, riconducibili all'attività degli avvocati collaboratori titolari di partita IVA. Pertanto la deducibilità IRPEF e la conseguente detraibilità IVA sono state disconosciute.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'avvocato aveva dedotto ai fini IRPEF (e detratto ai fini IVA) una serie di spese indicate come inerenti all'attività professionale: costi per la partecipazione di altri avvocati dello studio a convegni, spese per telefoni mobili, pagamento del canone di locazione di posti auto, trasferte per udienze fuori sede e corsi di formazione di tipo psicologico. Tali altri avvocati erano stabilmente inseriti nello studio ma titolari di propria partita IVA. L'Ufficio ha disconosciuto la deducibilità sostenendo che le spese erano riferibili all'attività professionale di quei soggetti e non provate come inerenti all'attività del ricorrente.

Norme richiamate

  • Norme generali IRPEF/TUIR (principio di inerenza delle spese)

    Le spese sono deducibili solo se inerenti alla produzione del reddito del contribuente; l'onere della prova spetta al contribuente che deve dimostrare la correlazione con la propria attività

  • Norme IVA (DPR 633/1972 e principi di detraibilità)

    La detrazione dell'IVA è consentita solo quando l'imposta riguarda operazioni effettuate dall'acquirente per l'esercizio della propria attività; fatture emesse a nome di altri soggetti e spese riferibili ad altri titolari di partita IVA non danno diritto alla detrazione

Massime di principio

  • Spese sostenute per soggetti terzi titolari di propria partita IVA sono, di regola, imputabili a quei soggetti e non al professionista che le sostiene, salvo prova contraria
  • L'onere della prova della caratteristica di inerenza spetta al contribuente: è necessario dimostrare documenti, motivazioni e collegamento diretto tra la spesa e la produzione del proprio reddito
  • Per spese comuni (telefonia, viaggi, alberghi, corsi) è opportuno avere documentazione dettagliata: fatture intestate al professionista, note di addebito interne, contratti, elenchi di partecipanti e finalità professionali
  • La detraibilità IVA richiede che la fattura sia emessa a favore del soggetto che intende detrarre l'imposta e che l'operazione sia riferibile alla sua attività soggetta a IVA
  • In caso di uso misto o collettivo, predisporre ripartizioni analitiche basate su criteri oggettivi (ore di utilizzo, partecipazione a eventi per cliente, rimborso da parte del collaboratore) per poter giustificare la quota deducibile

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