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Sentenza

Sentenza del 14/09/2022 n. 43 - Comm. Trib. II grado di Trento

Imposte dirette - Prescrizione - Termine ordinario decennale - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la prescrizione della riscossione di crediti erariali sostenendo che, trattandosi di prestazioni periodiche annuali, dovesse applicarsi l'estinzione quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.; l'Amministrazione sosteneva invece l'applicabilità del termine ordinario decennale o di specifiche norme per particolari tributi (es. imposta di registro).

La decisione

Il giudice ha ritenuto che la riscossione dei crediti erariali si prescrive nel termine ordinario decennale. Per l'imposta di registro è rilevante la disposizione espressa dell'art. 78 del d.P.R. n. 131/1986; per le altre imposte dirette, in mancanza di una norma speciale, si applica l'art. 2946 c.c. Non è applicabile l'estinzione quinquennale dell'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., perché l'obbligazione tributaria, pur avendo cadenza annuale, ha carattere autonomo e unitario e il pagamento di ciascun periodo non è semplicemente collegato ai precedenti ma dipende da autonome determinazioni dei presupposti impositivi. Di conseguenza la richiesta del contribuente è stata respinta e ha prevalso l'Amministrazione.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 131 del 1986, art. 78

    norma speciale applicabile all'imposta di registro che disciplina la prescrizione della riscossione per quel tributo, richiamata come deroga alla regola generale

  • Codice Civile, art. 2946

    applicata quale termine ordinario decennale di prescrizione per la riscossione dei crediti erariali in assenza di disposizioni tributarie speciali

  • Codice Civile, art. 2948, comma 1, n. 4

    esclusa dall'applicazione: la previsione dell'estinzione quinquennale per somme dovute periodicamente non può operare per le imposte dirette, poiché l'obbligazione tributaria è considerata autonoma e unitaria per ciascun periodo

Massime di principio

  • In assenza di norme tributarie speciali la prescrizione per la riscossione dei crediti erariali segue il termine ordinario decennale dell'art. 2946 c.c.
  • Per l'imposta di registro occorre fare riferimento all'art. 78 del d.P.R. n. 131/1986, che costituisce disciplina speciale in materia di prescrizione per quel tributo.
  • L'estinzione quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., per pagamenti periodici non si applica automaticamente alle imposte dirette: anche se dovute annualmente, le obbligazioni tributarie sono valutate come autonome e unitarie.
  • Nelle controversie sulla prescrizione tributaria è essenziale verificare l'esistenza di disposizioni normative specifiche per il tributo considerato prima di applicare i termini generali del codice civile.
  • Per una corretta tutela operativa, il contribuente dovrebbe controllare i termini speciali previsti per il singolo tributo, le modalità di interruzione o sospensione della prescrizione e gli effetti di atti dell'Amministrazione (accertamenti, iscrizioni a ruolo, riscossione).

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