Sentenza del 14/09/2022 n. 173 - Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha accolto il ricorso. Ha ritenuto non necessaria la nomina di CTU e ha valutato il merito favorevolmente alla ricorrente: i prodotti erano nuovi nella gamma commerciale e rientravano nelle attività ammissibili ai sensi dell'art.3 comma 4(b) D.L. n.145/2013. Ha escluso che si trattasse di mere modifiche ordinarie ex comma 5. Di conseguenza l'atto di recupero è stato annullato e le spese di giudizio compensate.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'atto di recupero di credito d'imposta per R&S ex art.3 D.L. n.145/2013 relativo all'anno d'imposta 2015 per un importo di Euro 120.468,00. L'Agenzia sosteneva, con supporto di un parere del MISE, che i progetti della ricorrente (sviluppo di nuovi gnocchi, anche gluten free e varianti) costituissero mera innovazione commerciale/varianti ordinarie non rientranti nelle attività di ricerca e sviluppo. La ricorrente deduceva inoltre vizi procedurali: violazione dei termini di decadenza (contestando l'applicabilità del termine maggiorato ex art.27, comma 16, D.L. n.185/2008) e mancato contraddittorio endoprocedimentale rispetto al parere MISE; sul merito documentava la novità dei prodotti e la conformità ai requisiti normativi per il credito.
Norme richiamate
D.L. n.145/2013, art.3
comma 4 lett. b) e comma 5
Il comma 4(b) ammette al credito le attività di ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti o migliorare prodotti esistenti; non è richiesta la prova di 'lavori' o prototipi per la categoria dedotta. Il comma 5 esclude solo le modifiche ordinarie o periodiche; se i prodotti sono realmente nuovi nella gamma commerciale, rientrano nel beneficio.
D.L. n.185/2008, art.27
comma 16 (richiamato dalla ricorrente)
Richiamato dalla ricorrente rispetto ai termini di decadenza; il giudice non ha fondato la decisione sull'applicabilità del maggior termine ma ha deciso il ricorso sul merito, ritenendo non necessari approfondimenti istruttori.
Massime di principio
- Per il riconoscimento del credito d'imposta R&S (art.3 D.L.145/2013) è determinante che l'attività persegua l'acquisizione di nuove conoscenze finalizzate a nuovi prodotti o al miglioramento sostanziale: la reale novità del prodotto nella gamma commerciale è elemento chiave.
- Le attività qualificate come semplici varianti commerciali o miglioramenti di gusto/ingredienti potrebbero non essere ammissibili se non comportano il superamento di incertezze tecnico-scientifiche; tuttavia l'amministrazione non può estendere la valutazione oltre il perimetro testuale della norma.
- La documentazione tecnica che dimostri il carattere innovativo e le fasi progettuali (obiettivi, metodi, risultati attesi) è fondamentale per sostenere la spettanza del credito in sede contenziosa.
- Questioni procedurali (termine di decadenza, mancato contraddittorio rispetto a pareri ministeriali) devono essere sollevate tempestivamente; l'Amministrazione dovrebbe offrire alla parte la possibilità di replicare a rilievi tecnici esterni.
- La nomina di consulenti tecnici giudiziari non è automatica: è necessaria solo se emergono questioni tecniche complesse che il giudice non possa decidere sulla base degli atti; spesso la decisione può poggiare sulla documentazione prodotta e sull'interpretazione normativa.
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