Sentenza del 14/09/2022 n. 864 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Processo tributario - Inammissibilità dell'appello - Motivazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria per: 1) omessa individuazione dettagliata degli immobili oggetto di futura ipoteca (il preavviso non consentirebbe di verificare la congruità del gravame rispetto al debito); 2) eccezione di non assoggettabilità ad ipoteca di immobili conferiti in fondo patrimoniale; richiamo di precedente sentenza della CTP di Vercelli e della CTR Piemonte a sostegno dell'obbligo di indicazione dettagliata dei beni. L'Amministrazione ha sostenuto che il preavviso è atto prodromico e non richiede la specifica indicazione degli immobili e che la contestazione della non assoggettabilità è prematura e va svolta eventualmente al momento dell'iscrizione ipotecaria.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato inammissibile l'appello. Motivo: il giudice provinciale aveva deciso che la censura relativa alla non assoggettabilità ad ipoteca degli immobili era prematura e contraria alla ratio dell'art. 2740 c.c.; su questo specifico capo l'appellante non ha dedotto motivi nell'appello, per cui si è formato il giudicato. Perciò l'appello è inammissibile e tutte le restanti censure risultano assorbite. L'appellante è condannato al pagamento delle spese, liquidate in euro 5.000.
Norme richiamate
art. 77, comma 2-bis, d.P.R. 602/1973
Disciplina il procedimento di riscossione e costituisce il fondamento normativo per il preavviso di iscrizione ipotecaria; nella motivazione è richiamato come base del potere di comunicare l'intenzione di iscrivere ipoteca (atto prodromico).
art. 2740 c.c.
Il Collegio ha richiamato il principio che tutti i beni presenti e futuri del debitore sono destinati a garantire le obbligazioni (principe generale della responsabilità patrimoniale), sostenendo che il preavviso non deve contenere necessariamente l'indicazione puntuale dei beni e che la contestazione di non assoggettabilità ad ipoteca può essere svolta in sede di effettiva iscrizione.
Cass. Civ. Sez. I, 16/10/2018, n. 30913
Richiamata per il principio secondo cui la cognizione del giudice d'appello è circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante tramite motivi specifici; è richiesto che le ragioni di gravame siano esposte con sufficiente specificità e correlate alla motivazione della pronuncia impugnata.
Cass. Civ. sez. trib., ord. 28/5/2020, n. 10166
Citata dalla Commissione di merito come orientamento rilevante rispetto al tema della contestabilità anticipata della non assoggettabilità ad ipoteca.
Cass. Sezioni Unite, 18/9/2014, n. 19667
Riferimento giurisprudenziale richiamato dalla parte nell'atto di appello (attinenza alle regole di specificità dei motivi di impugnazione), usato dall'attore per sostenere l'esigenza di motivazione specifica dell'appello.
Massime di principio
- Un appello è inammissibile se non contesta con specificità e argomentazione i motivi che hanno formato il decisum dei giudici di primo grado: l'obbligo è di esporre ragioni direttamente connesse alla motivazione impugnata e idonee a incrinarne il fondamento logico-giuridico.
- Il preavviso di iscrizione ipotecaria è atto prodromico; non sempre è necessario che contenga l'indicazione dettagliata dei beni che potranno essere ipotecati: la verifica sulla concreta ascrivibilità dei singoli immobili all'azione esecutiva è di regola rimessa al momento dell'effettiva iscrizione ipotecaria.
- La questione della non assoggettabilità ad ipoteca di beni vincolati (es. beni conferiti in fondo patrimoniale) può essere considerata prematura se sollevata solo in sede di preavviso; occorre valutare tempestività e collegamento con la motivazione del provvedimento impugnato.
- In situazioni analoghe, chi impugna dovrebbe: 1) indicare espressamente e in quale misura contesta ciascun punto decisivo della sentenza di primo grado; 2) collegare le proprie argomentazioni ai passaggi motivazionali contestati (citando passaggi testuali se possibile); 3) fornire prove e riferimenti catastali/identificativi degli immobili se la censura riguarda la specificità dei beni; 4) dimostrare perché la censura non è prematura o perché il principio di prematurità non si applica al caso concreto.
- Se l'obiettivo è impedire un'ipoteca su beni vincolati, considerare di proporre istanze o eccezioni nel procedimento amministrativo o di opporsi immediatamente all'iscrizione ipotecaria fornendo documentazione probatoria dell'effettivo vincolo (es. atto di fondo patrimoniale), oltre che formulare nell'appello motivi specifici contro la dedotta prematurità.
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