Sentenza del 14/09/2022 n. 865 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Imposta pubblicità - Avviso di Accertamento -Calcolo superficie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Disputa sull'applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 17 D.Lgs. 507/1993 per le insegne di esercizio: la CTP aveva annullato l'avviso di accertamento relativo a un cartello (1 mq), un adesivo (2 mq) e uno striscione (2 mq) ritenendo la superficie complessiva pari a 5 mq e quindi esente. ICA ha impugnato sostenendo che va considerata anche la superficie del cassonetto luminoso bifacciale (4 mq) già oggetto di distinto accertamento e pagato da una terza impresa (L.), e che la somma delle superfici supera i 5 mq; inoltre ha contestato la qualificazione dello striscione "A PRANZO TAVOLA CALDA" come insegna di esercizio. La questione rilevante era se, ai fini dell'esenzione, si sommano tutte le insegne esposte e se tale somma deve tener conto anche delle insegne già pagate da terzi o riferibili ad altri soggetti.
La decisione
La CTR ha accolto l'appello di ICA, ritenendo che le insegne in questione possano qualificarsi come insegne di esercizio e che, ai fini dell'applicazione dell'art. 17 D.Lgs. 507/1993 (come interpretato dalla Legge 75/2002 e dalla circolare MEF n. 3/DPF/2002), rileva la superficie complessiva di tutte le insegne esposte. Se la superficie complessiva eccede i 5 m2 non spetta alcuna esenzione e l'imposta è dovuta sull'intera superficie (nessuna franchigia/proporzione). La Corte ha inoltre chiarito che il fatto che una insegna sia già stata assolta da un terzo non riduce la superficie da considerare ai fini dell'esenzione (pur non potendo essere richiesta due volte la stessa imposta). Per questi motivi l'appello è stato accolto e le spese del grado compensate.
Norme richiamate
art. 17 D.Lgs. 507/1993, comma 1-bis
L'imposta non è dovuta per le insegne dell'esercizio ... di superficie complessiva fino a 5 mq. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 mq l'importo del canone è dovuto per l'intera superficie.
L'esenzione si applica solo se la superficie complessiva delle insegne di esercizio non supera 5 m2; se supera i 5 m2 non opera alcuna franchigia e l'imposta è dovuta sull'intera superficie.
chiarimento in ordine all'art. 17, comma 1 bis, D.Lgs. 507/93
Conferma che non esiste franchigia parziale: quando la superficie complessiva supera i 5 m2 l'imposta è dovuta sull'intera superficie.
Circolare MEF n. 3/DPF del 5/6/2002
Esempio: insegna di 3 m2 e altra di 4 m2 → superficie complessiva 7 m2 → non sussiste esenzione.
Conferma l'interpretazione per cui si sommano le superfici delle insegne di esercizio e l'esenzione è esclusa se la somma supera 5 m2.
art. 6, comma 2, D.Lgs. 507/1993
previsione della responsabilità solidale del soggetto la cui attività è pubblicizzata
La solidarietà nell'obbligo di pagamento opera quando la pubblicità è riferibile alla stessa azienda; il pagamento effettuato da un terzo solidale impedisce la duplicazione dell'imposta ma non esclude, ai fini del calcolo della superficie, il computo della relativa insegna.
art. 14 disposizioni preliminari Codice Civile (divieto di analogia nelle esenzioni)
Le esenzioni tributarie vanno interpretate restrittivamente e non per via analogica o estensiva; l'applicazione dell'art. 17 è limitata ai casi tassativamente previsti (insegne di esercizio con superficie complessiva fino a 5 m2).
Massime di principio
- Per determinare l'applicabilità dell'esenzione ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 507/93 va valutato se il mezzo è qualificabile come 'insegna di esercizio' (funzione identificativa della sede e dell'attività) e, se sì, si devono sommare le superfici di tutte le insegne di esercizio esposte in relazione a quella sede.
- Se la superficie complessiva delle insegne di esercizio supera 5 m2 non opera alcuna franchigia: l'imposta è dovuta sull'intera superficie (nessuna ripartizione o riduzione proporzionale).
- La superficie da considerare per l'esenzione si calcola a prescindere dal fatto che alcune insegne siano già state oggetto di distinto pagamento da parte di terzi; tuttavia non è consentita la duplicazione dell'imposta: se un terzo ha già pagato per una specifica insegna non si può richiedere nuovamente l'imposta su quella medesima insegna.
- La responsabilità solidale prevista dall'art. 6, c.2 si applica quando la pubblicità riguarda la stessa azienda; non è lecito aggregare superfici di insegne riferibili a imprese diverse per gravare ciascuna con imposte non corrispondenti al beneficio pubblicitario effettivo.
- Le esenzioni tributarie vanno interpretate restrittivamente: accertare con prove chiare la natura dell'insegna (se insegna di esercizio o messaggio pubblicitario) e la misura delle superfici; l'onere della prova circa il presupposto impositivo grava sull'amministrazione che impone il tributo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 set 2022Sentenza del 14/09/2022 n. 173 - Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia
- Sentenza · 14 set 2022Sentenza del 14/09/2022 n. 43 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 14 set 2022Sentenza del 14/09/2022 n. 44 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 14 set 2022Sentenza del 14/09/2022 n. 864 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 14 set 2022Sentenza del 14/09/2022 n. 2419 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 14 set 2022Sentenza del 14/09/2022 n. 2421 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →