Cassazione Penale, Sentenza n. 35330/2022 del 22/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la condanna per il reato contravvenzionale di molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.) sostenendo: (1) errata applicazione della fattispecie e motivazione apparente/illogica relativamente alla determinazione del periodo di commissione, alla mancata quantificazione delle telefonate/messaggi e alla rilevanza penale delle pubblicazioni "stato" di WhatsApp; (2) vizio nella valutazione della testimonianza della persona offesa, che avrebbe dovuto essere sentita come indagata/imputata in procedimento connesso e le sue dichiarazioni valutate ai sensi dell'art. 192 c.p.p.; (3) vizio nella valutazione del trattamento sanzionatorio e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonché mancata motivazione in ordine alla scelta della pena e sua entità. È stato inoltre depositato un motivo nuovo ex art. 585 c.p.p. incentrato sull'elemento oggettivo ("petulanza").
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato la valutazione del Tribunale di Napoli secondo cui le dichiarazioni della persona offesa, riscontrate da quelle del marito e dalla documentazione telefonica e di messaggistica (inclusi messaggi WhatsApp e "stati" abbinati a numeri memorizzati), dimostravano la pluralità e la protrazione delle condotte moleste (almeno dalla fine di dicembre 2016 a tutto gennaio 2017). La Corte ha precisato che il reato di cui all'art. 660 c.p. può realizzarsi anche per una pluralità di azioni o per singole azioni dotate di carattere petulante; ha ritenuto corretta la configurazione del dolo come consapevolezza e volontà della condotta molestatrice e ha respinto le doglianze sulla correlazione temporale fra capo di imputazione e sentenza. Ha altresì ritenuto inammissibile o manifestamente infondato il motivo relativo al trattamento sanzionatorio, ritenendo adeguatamente motivate le ragioni del diniego delle attenuanti e della scelta della pena. Conseguentemente la condanna a 500 euro di ammenda è stata mantenuta, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e alla rifusione in favore della parte civile di complessivi euro 3.100,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
La Corte conferma che il reato può essere integrato da singole azioni o da pluralità di comportamenti caratterizzati da "petulanza" e biasimevole motivo; l'uso del telefono e di messaggistica (anche WhatsApp, stati e messaggi) può costituire mezzo idoneo a molestare.
artt. 516 ss., 521, 522 cod. proc. pen.
I criteri di correlazione tra accusa e sentenza vanno rispettati, ma la Corte ha ritenuto che nel caso non sussistesse difetto di correlazione temporale tra capo di imputazione e decisione.
Le dichiarazioni della persona offesa possono essere valutate unitamente ad altri elementi di riscontro; non è sempre necessaria l'audizione secondo le forme previste per imputati in procedimenti connessi se le dichiarazioni risultano corroborate da altri elementi probatori.
Richiamata in tema di motivazione e impugnazioni; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse sufficientemente logica e completa.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma emergenziale che consente la trasmissione di requisitoria in forma scritta; qui il Procuratore generale ha inviato la requisitoria scritta ai sensi di tale disposizione.
artt. 197 ss., 210 cod. proc. pen.
Richiamati nell'ambito delle censure sulla veste dichiarativa della persona offesa; la Corte ha ritenuto che la valutazione delle dichiarazioni sia stata conforme alle norme di prova e di valutazione delle dichiarazioni testimoniali.
art. 62-bis, 132, 133 cod. pen.
Norme relative alla determinazione della pena e alle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale che ha negato le attenuanti in considerazione dell'intensità del dolo, della durata delle condotte e del coinvolgimento di terzi.
Permette l'apporto di "motivi nuovi" in cassazione; qui sono stati depositati motivi nuovi incentrati sull'elemento oggettivo della petulanza, ma non hanno avuto rilievo sufficiente a determinare accoglimento del ricorso.
Massime di principio
- Il reato di molestia (art. 660 c.p.) può essere integrato anche da messaggi e "stati" su applicazioni di messaggistica (es. WhatsApp); la diffusione di contenuti offensivi collegati a numeri/contatti memorizzati può costituire molestia.
- Non è necessario un numero elevato di azioni per configurare la "petulanza": anche singole azioni ripetute o un atteggiamento protratto e invasivo possono essere sufficienti, purché emergano gli elementi di petulanza e dolo.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono essere utilizzate come prova se adeguatamente riscontrate da altri elementi (dichiarazioni di terzi, documentazione telefonica/telematica); non sempre è obbligatoria la procedura prevista per l'imputato in procedimento connesso.
- Le censure sulla correlazione temporale fra capo di imputazione e sentenza richiedono che il ricorrente dimostri un effettivo travisamento o difetto di correlazione: mere contestazioni formali sulla datazione raramente sono decisive se la decisione contiene indicazioni temporali congruenti.
- In tema di pena, il giudice può negare le attenuanti generiche quando l'intensità del dolo, la durata della condotta e il coinvolgimento di terzi giustificano una sanzione più severa; la Corte valuta la congruità della motivazione su questi punti.
- Per contestare la valutazione di merito relativa a fatti e motivazioni serve dimostrare errori di fatto, travisamento probatorio o mancanza di motivazione non colmata da elementi di riscontro; il mero dissenso non è sufficiente in cassazione.
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