Cassazione Penale, Sentenza n. 11923/2023 del 21/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per truffa pluriaggravata e continuata. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizi di motivazione: sostiene che i fatti costituiscono una truffa semplice, non aggravata e non continuata; contesta l'applicazione delle circostanze aggravanti (art. 112 e art. 61, comma 1, nn. 7 e 9 c.p.); contesta il trattamento sanzionatorio complessivo e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi in parte non consentiti e in parte carenti della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p., e comunque manifestamente infondato. Il collegio ha ritenuto che il ricorrente abbia riproposto doglianze di merito già valutate e correttamente disattese dai giudici di merito, senza documentare travisamenti decisivi. La Corte ha confermato la fondatezza della qualificazione dei fatti e delle aggravanti sulla base della falsità dei titoli, della pluralità delle vittime e dei reati unificati per continuazione, del numero dei concorrenti e dell'entità del danno patrimoniale; ha inoltre ritenuto che Poste Italiane S.p.a. possa qualificarsi come ente "pubblico" ai fini dell'aggravante prevista dall'art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen. Per l'inammissibilità del ricorso è stato disposto: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Poste Italiane S.p.a., e al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha inoltre escluso che, per via dell'inammissibilità, si possa esaminare eventuale prescrizione sopravvenuta.
Norme richiamate
D.L. n.137/2020, art. 23, comma 8
Riferimento alla forma di procedimento adottata durante il processo, richiamato come dato procedurale di contesto
Codice di procedura penale, art. 581, comma 1
Richiede che i motivi di ricorso per cassazione siano consentiti e specifici; la Corte ha ritenuto che parte dei motivi fossero non consentiti e mancanti della specificità necessaria
Codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. c)
Stabilisce i requisiti di specificità per i motivi di cassazione: la Corte ha applicato tale principio per dichiarare inammissibili motivi vaghi o meramente riproduttivi
Codice penale, art. 61, comma 1, nn. 7 e 9
Riferimento alle circostanze aggravanti contestate: il ricorrente le contestava, ma la Corte ha ritenuto la loro applicazione corretta in base agli elementi fattuali accertati
Codice penale, art. 640, comma 2, n. 1
Aggravante per truffa commessa ai danni di ente pubblico; la Corte ha interpretato questa norma in linea con la giurisprudenza che include anche enti a struttura privatistica che svolgono funzioni di interesse generale (es. Poste Italiane S.p.a.)
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità: la Corte ha condannato il ricorrente alle spese a norma di questa disposizione
Codice di procedura penale, art. 129
Regola le cause di non punibilità (es. prescrizione); la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'inammissibilità del ricorso impedisce di far valere tali cause in cassazione
Massime di principio
- La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso quando esso ripropone valutazioni di merito già esaminate e si limita a offrire una lettura alternativa dei fatti senza documentare specifici travisamenti; i motivi devono essere giuridicamente consentiti e dotati della specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p.
- Le questioni di fatto (valutazione delle prove, apprezzamento della credibilità, entità del danno, pluralità di reati) sono generalmente inammissibili in cassazione salvo che non sia dimostrato un travisamento manifesto e decisivo degli elementi probatori.
- Per l'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 640, comma 2, n. 1 c.p., anche enti a struttura privatistica possono essere considerati "enti pubblici" se svolgono funzioni strumentali di interesse generale e sono in stretta dipendenza dallo Stato o enti pubblici (orientamento consolidato che comprende anche Poste Italiane S.p.a.).
- La mera assenza di precedenti (incensuratezza) non costituisce di per sé elemento sufficiente per riconoscere circostanze attenuanti generiche se ricorre una condotta reiterata e mancano elementi di apprezzabile meritevolezza.
- Se il ricorso viene dichiarato inammissibile non è possibile, in quella sede, far valere o ottenere la declaratoria di cause di non punibilità sopravvenute (e.g. prescrizione) perché l'inammissibilità impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione.
- Il ricorrente che propone ricorso in cassazione gravemente infondato o non conforme ai requisiti di ammissibilità può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche a sanzioni pecuniarie (es. pagamento a favore della Cassa delle ammende) ove sia ravvisabile colpa grave nella proposizione del ricorso.
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