Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11923/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per truffa pluriaggravata e continuata. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizi di motivazione: sostiene che i fatti costituiscono una truffa semplice, non aggravata e non continuata; contesta l'applicazione delle circostanze aggravanti (art. 112 e art. 61, comma 1, nn. 7 e 9 c.p.); contesta il trattamento sanzionatorio complessivo e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi in parte non consentiti e in parte carenti della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p., e comunque manifestamente infondato. Il collegio ha ritenuto che il ricorrente abbia riproposto doglianze di merito già valutate e correttamente disattese dai giudici di merito, senza documentare travisamenti decisivi. La Corte ha confermato la fondatezza della qualificazione dei fatti e delle aggravanti sulla base della falsità dei titoli, della pluralità delle vittime e dei reati unificati per continuazione, del numero dei concorrenti e dell'entità del danno patrimoniale; ha inoltre ritenuto che Poste Italiane S.p.a. possa qualificarsi come ente "pubblico" ai fini dell'aggravante prevista dall'art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen. Per l'inammissibilità del ricorso è stato disposto: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Poste Italiane S.p.a., e al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha inoltre escluso che, per via dell'inammissibilità, si possa esaminare eventuale prescrizione sopravvenuta.

Norme richiamate

  • D.L. n.137/2020, art. 23, comma 8

    Riferimento alla forma di procedimento adottata durante il processo, richiamato come dato procedurale di contesto

  • Codice di procedura penale, art. 581, comma 1

    Richiede che i motivi di ricorso per cassazione siano consentiti e specifici; la Corte ha ritenuto che parte dei motivi fossero non consentiti e mancanti della specificità necessaria

  • Codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. c)

    Stabilisce i requisiti di specificità per i motivi di cassazione: la Corte ha applicato tale principio per dichiarare inammissibili motivi vaghi o meramente riproduttivi

  • Codice penale, art. 61, comma 1, nn. 7 e 9

    Riferimento alle circostanze aggravanti contestate: il ricorrente le contestava, ma la Corte ha ritenuto la loro applicazione corretta in base agli elementi fattuali accertati

  • Codice penale, art. 640, comma 2, n. 1

    Aggravante per truffa commessa ai danni di ente pubblico; la Corte ha interpretato questa norma in linea con la giurisprudenza che include anche enti a struttura privatistica che svolgono funzioni di interesse generale (es. Poste Italiane S.p.a.)

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità: la Corte ha condannato il ricorrente alle spese a norma di questa disposizione

  • Codice di procedura penale, art. 129

    Regola le cause di non punibilità (es. prescrizione); la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'inammissibilità del ricorso impedisce di far valere tali cause in cassazione

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso quando esso ripropone valutazioni di merito già esaminate e si limita a offrire una lettura alternativa dei fatti senza documentare specifici travisamenti; i motivi devono essere giuridicamente consentiti e dotati della specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p.
  • Le questioni di fatto (valutazione delle prove, apprezzamento della credibilità, entità del danno, pluralità di reati) sono generalmente inammissibili in cassazione salvo che non sia dimostrato un travisamento manifesto e decisivo degli elementi probatori.
  • Per l'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 640, comma 2, n. 1 c.p., anche enti a struttura privatistica possono essere considerati "enti pubblici" se svolgono funzioni strumentali di interesse generale e sono in stretta dipendenza dallo Stato o enti pubblici (orientamento consolidato che comprende anche Poste Italiane S.p.a.).
  • La mera assenza di precedenti (incensuratezza) non costituisce di per sé elemento sufficiente per riconoscere circostanze attenuanti generiche se ricorre una condotta reiterata e mancano elementi di apprezzabile meritevolezza.
  • Se il ricorso viene dichiarato inammissibile non è possibile, in quella sede, far valere o ottenere la declaratoria di cause di non punibilità sopravvenute (e.g. prescrizione) perché l'inammissibilità impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione.
  • Il ricorrente che propone ricorso in cassazione gravemente infondato o non conforme ai requisiti di ammissibilità può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche a sanzioni pecuniarie (es. pagamento a favore della Cassa delle ammende) ove sia ravvisabile colpa grave nella proposizione del ricorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.