Cassazione Penale, Sentenza n. 25838/2023 del 15/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. per presunta violazione di legge nella determinazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida; il ricorrente contestava che la durata fissata (anni due, ridotta dal giudice da tre per il rito) eccedeva la media edittale prevista dall'art. 218 comma 2 C.d.S. e che il GIP non aveva motivato adeguatamente tale scelta, specialmente in presenza di un accordo sulle pena principale in misura minima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le sanzioni amministrative accessorie siano autonome rispetto all'accordo di patteggiamento e debbano essere applicate dal giudice indipendentemente dalla volontà delle parti. Ha inoltre ritenuto che il GIP abbia fornito motivazione sufficiente spiegando che la durata originaria della sospensione era stata fissata in anni tre (poi ridotta per il rito) perché il veicolo apparteneva a persona estranea al reato, circostanza che determina il raddoppio della durata prevista per l'art. 186 c.2 C.d.S.; il rigetto è stato confermato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Disciplina del giudizio per patteggiamento; la sentenza impugnata è una sentenza ex art. 444 e il patteggiamento riguarda la pena principale, non le sanzioni amministrative accessorie.
Individua i motivi di ricorso per cassazione; applicabile per censurare la determinazione della sanzione amministrativa accessoria nella sentenza di patteggiamento.
Prevede limiti di impugnabilità in cassazione per le sentenze di patteggiamento emesse dopo il 3 agosto 2017; la Corte ha osservato che tali limiti non ostano all'impugnazione della misura della sanzione amministrativa accessoria quando la questione attiene a violazione di legge.
art. 186, comma 2, lett. c), Codice della Strada
Norma che sanziona la guida in stato di ebbrezza (o altra fattispecie richiamata); da essa consegue l'applicabilità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.
art. 218, comma 2, Codice della Strada
da uno a due anni; Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.
Fissa la forbice edittale per la sospensione e prevede il raddoppio della durata quando il veicolo è di proprietà di terzi; la Corte ha ritenuto che il GIP abbia correttamente applicato tale criterio e motivato l'aumento rispetto alla media edittale.
Massime di principio
- Le sanzioni amministrative accessorie sono autonome rispetto all'accordo di patteggiamento: il giudice le applica indipendentemente dalla volontà delle parti.
- Se la durata della sospensione della patente è entro la media edittale e non sussistono circostanze particolari favorevoli all'imputato, la motivazione del giudice può essere implicita e non dettagliata.
- Se la sanzione accessoria è fissata in misura superiore alla media edittale, il giudice ha l'onere di motivare espressamente riferendosi ai criteri dell'art. 218 comma 2 C.d.S. (entità del danno, gravità della violazione, pericolo di ulteriore circolazione, ecc.).
- La presenza del veicolo di proprietà di terzi giustifica il raddoppio della durata della sospensione prevista dalla norma, e ciò deve essere esplicitato nella motivazione.
- In casi simili, il ricorso in cassazione è ammissibile per censurare la violazione di legge nella determinazione della sanzione accessoria (art. 606 c.p.p.), ma otterrà accoglimento solo se il giudice non ha fornito la motivazione richiesta quando la misura eccede la media edittale.
- Strategia difensiva: in sede di patteggiamento evidenziare circostanze di particolare meritevolezza o richiedere espressa motivazione per eventuali sanzioni accessorie superiori alla media; in mancanza di motivazione specifica, proporre impugnazione per violazione di legge.
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