Sentenza n. 14553/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità e diniego dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 06/A1 - Genetica Medica
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già destinatario di una precedente sentenza di annullamento e rinnovazione della valutazione, ha impugnato il nuovo giudizio di non idoneità adottato dalla Commissione in diversa composizione nell'ambito dell'ASN 2021-2023. La nuova Commissione aveva confermato il riconoscimento dei soli titoli g e l e negato i titoli a, c e h. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 16 della l. 240/2010 e degli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 del d.m. 120/2016, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza. In particolare, con riferimento al titolo c, relativo alla responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private, ha contestato che la Commissione avesse richiesto la prova del finanziamento ottenuto mediante bando competitivo con revisione tra pari, requisito testualmente previsto per il diverso titolo d. Ha inoltre contestato il giudizio di non pertinenza delle attività documentate rispetto al settore della Genetica Medica, fondato sulla loro prevalente riconducibilità all'ambito oncologico, senza una valutazione analitica dei singoli convegni, studi, ricerche e riconoscimenti e della loro eventuale componente genetica. Sono rimaste assorbite le ulteriori censure concernenti la qualificazione dei convegni come di livello locale e del premio come di rilevanza meramente locale.
La decisione
Il ricorso è stato accolto nei limiti indicati in motivazione. Il TAR ha annullato il giudizio di non idoneità rilevando, quanto al titolo c, la violazione della disciplina regolamentare: il requisito del finanziamento mediante bando competitivo con revisione tra pari è previsto per il distinto titolo d e non può essere introdotto anche per il titolo c. La Commissione ha quindi applicato un requisito aggiuntivo non previsto dalla fonte regolamentare, incorrendo altresì in difetto di istruttoria e di motivazione. Il giudice ha inoltre ritenuto insufficiente e contraddittoria la motivazione comune ai titoli a, c e h relativa alla non pertinenza delle attività al settore concorsuale, poiché la Commissione si era limitata a richiamare l'ambito oncologico senza esaminare specificamente il contenuto delle singole attività e l'eventuale rilevanza per la Genetica Medica. La precedente valutazione positiva delle pubblicazioni, anche su tematiche genetiche oncologiche, non imponeva di riconoscere automaticamente la pertinenza di ogni attività, ma richiedeva una motivazione puntuale dell'eventuale esclusione. L'Amministrazione dovrà quindi procedere, tramite una Commissione in diversa composizione, al riesame del titolo c senza richiedere il finanziamento su bando competitivo con revisione tra pari e al riesame della pertinenza al settore concorsuale dei titoli a, c e h. Il giudice non ha riconosciuto direttamente l'abilitazione, poiché l'accertamento del possesso dei titoli e la valutazione delle attività restano riservati alla discrezionalità tecnica della Commissione. Le valutazioni già consolidate sulle pubblicazioni e sui titoli g e l non potranno essere rimesse in discussione. Le ulteriori censure sono state assorbite. Spese compensate.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa della disciplina dell'abilitazione scientifica nazionale, la cui violazione è stata dedotta dal ricorrente.
artt. 3, 4, 5, 6 e 7 d.m. 120/2016
Disciplinano i criteri e le modalità di valutazione nell'ASN. In particolare, l'art. 6 subordina l'abilitazione alla valutazione positiva dell'impatto della produzione scientifica, al possesso di almeno tre titoli tra quelli selezionati dalla Commissione e alla valutazione elevata delle pubblicazioni.
art. 6, comma 1, lett. a), d.m. 120/2016
Richiede, ai fini dell'abilitazione, il possesso di almeno tre titoli tra quelli selezionati dalla Commissione, oltre agli ulteriori requisiti relativi all'impatto della produzione scientifica e alla qualità delle pubblicazioni.
Allegato A, n. 3, lett. c), d.m. 120/2016
responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private
Il titolo c non richiede testualmente che gli studi o le ricerche siano finanziati mediante bandi competitivi con revisione tra pari.
Allegato A, n. 5, lett. d), d.m. 120/2016
responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari
Il requisito del finanziamento su bando competitivo con revisione tra pari è riferito al distinto titolo d e non può essere esteso per analogia o equivalenza al titolo c.
artt. 10 d.P.R. 1199/1971 e 48 d.lgs. 104/2010
Richiamati in relazione alla trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Massime di principio
- Nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale, le Commissioni devono applicare i criteri regolamentari di valutazione dei titoli secondo il loro tenore letterale e non possono introdurre, per un determinato titolo, requisiti ulteriori previsti dalla disciplina per un titolo diverso.
- Il requisito del finanziamento mediante bando competitivo con revisione tra pari, previsto dalla disciplina regolamentare per la responsabilità scientifica di progetti di ricerca, non può essere richiesto anche per il distinto titolo relativo alla responsabilità di studi e ricerche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private.
- La valutazione della pertinenza di attività scientifiche rispetto al settore concorsuale non può fondarsi soltanto sulla loro riconducibilità a un ambito tematico generale, ma deve esaminare specificamente il contenuto delle singole attività e motivare le ragioni dell'eventuale esclusione.
- La precedente valutazione positiva delle pubblicazioni scientifiche non determina automaticamente il riconoscimento della pertinenza di ogni ulteriore attività allegata per il conseguimento di titoli valutabili, ma impone alla Commissione una motivazione particolarmente puntuale ove escluda la rilevanza di attività connesse, anche tematicamente, alle pubblicazioni già valutate.
- Il giudice amministrativo può annullare il giudizio tecnico di non idoneità per violazione dei criteri regolamentari, difetto di istruttoria o motivazione, ma non può sostituirsi alla Commissione nell'accertamento dei fatti e nell'attribuzione dell'abilitazione quando residuino margini di discrezionalità tecnica.
- In caso di annullamento di un giudizio di non idoneità, l'effetto conformativo può imporre il riesame secondo criteri predeterminati e impedire la rimessa in discussione delle valutazioni già consolidate, senza comportare automaticamente l'obbligo di riconoscere l'idoneità.
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