Cassazione Penale, Sentenza n. 34766/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'appello è stato proposto contro la sentenza del Tribunale di Bergamo che, su richiesta concorde delle parti, ha dichiarato estinti per prescrizione i reati ascritti all'imputata (detenzione finalizzata al commercio di prodotti con marchi contraffatti e ricettazione). In particolare il giudice ha riqualificato la ricettazione nell'"ipotesi lieve" prevista dal quarto comma dell'art. 648 c.p., ritenendola come autonoma fattispecie con pena edittale massima più bassa e computando quindi un termine di prescrizione più breve. Il Procuratore generale ha dedotto violazione e falsa applicazione della legge penale, sostenendo che la previsione del quarto comma dell'art. 648 c.p. è in realtà una circostanza attenuante speciale e non una fattispecie autonoma; di conseguenza, ai fini della prescrizione deve tenersi conto della pena stabilita dal primo comma dell'art. 648 c.p., e non della pena ridotta dalla presunta "fattispecie autonoma".
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale. Ha ritenuto che il giudice di merito abbia erroneamente qualificato come autonoma l'ipotesi del quarto comma dell'art. 648 c.p., mentre tale ipotesi costituisce una circostanza attenuante speciale. Ne consegue che, ai fini della prescrizione, va considerata la pena prevista dal primo comma dell'art. 648 c.p. La sentenza del Tribunale di Bergamo è stata annullata, limitatamente al capo relativo alla ricettazione, e la causa è stata rinviata alla Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio, conformemente agli artt. 623 e 569 c.p.p.
Norme richiamate
art. 569, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che consente al Procuratore generale di proporre ricorso per cassazione contro le sentenze; base procedurale del ricorso presentato.
art. 648 cod. pen. (primo e quarto comma)
Il quarto comma (precedentemente secondo) non è una fattispecie autonoma di reato ma una circostanza attenuante speciale dell'art. 648; per il computo della prescrizione deve farsi riferimento alla pena del primo comma.
Norma richiamata dal giudice di merito quale presupposto per l'emissione della sentenza di non doversi procedere (condizioni procedurali valutate in primo grado).
Norma che disciplina l'effetto dell'accoglimento del ricorso in cassazione con annullamento e rinvio per nuovo giudizio; applicata dalla Corte per disporre il rinvio.
art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze procedurali dell'annullamento in favore del giudice competente per l'appello; motivo per il rinvio alla Corte d'appello di Brescia.
Giurisprudenza consolidata della Cassazione (Sez. 2, n. 14767/2017 e precedenti)
La Corte ha richiamato orientamenti precedenti che affermano che l'ipotesi attenuata dell'art. 648 non è autonoma ma è una circostanza attenuante speciale; la sentenza si allinea a tale consolidato indirizzo.
Massime di principio
- Le ipotesi "attenuate" previste dallo stesso articolo non sempre costituiscono reati autonomi: occorre verificare se la norma abbia natura di circostanza attenuante speciale; se lo è, per la prescrizione si usa la pena della fattispecie base.
- Nel calcolo della prescrizione non vanno considerate le circostanze attenuanti, anche se ad "effetto speciale", come se determinassero una nuova fattispecie incriminatrice: il punto di riferimento resta la pena prevista per la fattispecie primaria.
- Se il giudice, anche su richiesta concorde delle parti, qualifica erroneamente il fatto e dichiara l'estinzione per prescrizione, il Pubblico Ministero (Procuratore generale) può impugnare la decisione in Cassazione ai sensi dell'art. 569 c.p.p.; in caso di accoglimento la sentenza viene annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio.
- Gli accordi o le dichiarazioni concordi delle parti in udienza non esentano il giudice dall'obbligo di corretta applicazione della legge; una qualificazione giuridica errata è motivo di annullamento.
- Per la difesa: ottenere la qualificazione di "ipotesi lieve" può essere vantaggioso, ma è necessario che tale qualificazione sia fondata sulla previsione normativa; una qualificazione formalmente errata può essere riformata in sede di impugnazione.
- In casi simili è essenziale controllare quale pena si debba prendere a riferimento per il computo della prescrizione prima di concordare o accettare la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.
- La Corte di Cassazione tende a seguire l'orientamento consolidato: la presenza di una disposizione che descrive un'ipotesi attenuata non implica automaticamente un nuovo tipo di reato.
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