Cassazione Penale, Ordinanza n. 15604/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'applicazione della recidiva. Sostiene che non emergerebbe alcuna maggiore pericolosità sociale in rapporto al nuovo episodio criminoso e che il giudice di merito non avrebbe adeguatamente motivato sulla sussistenza dei presupposti per l'aumento di pena. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene i motivi manifestamente infondati e privi di specificità, osservando che la Corte territoriale ha motivato in modo логico, congruo e corretto in diritto sull'applicazione della recidiva, valorizzando la presenza di precedenti penali per fatti di grave allarme sociale, anche violenti e della stessa specie, nonché l'inefficacia deterrente e risocializzante delle precedenti condanne e dei benefici penitenziari fruiti. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria; nel caso di specie la Corte ritiene non ravvisabile l'assenza di colpa.
La valutazione della recidiva deve essere compiuta in concreto alla luce dei criteri di commisurazione della pena, considerando il rapporto tra il fatto per cui si procede e i precedenti penali.
La recidiva, quale aumento di pena, richiede una verifica concreta della maggiore capacità a delinquere del reo e non può essere applicata in modo meramente formale.
Massime di principio
- L'applicazione della recidiva non può fondarsi sul solo dato formale dei precedenti penali, ma richiede una verifica in concreto della loro idoneità a dimostrare una maggiore capacità a delinquere e una più accentuata pericolosità sociale.
- La motivazione sulla recidiva è sufficiente quando il giudice valorizza elementi individualizzanti quali la natura dei precedenti, la loro eventuale omogeneità rispetto al nuovo reato, la distanza temporale tra i fatti, l'eventuale violenza o gravità delle condotte e l'inefficacia di precedenti condanne o benefici penitenziari.
- In tema di recidiva facoltativa, il giudice dispone di un potere discrezionale, ma deve esercitarlo con motivazione adeguata e non apparente, spiegando perché la nuova condotta sia sintomatica di una maggiore capacità criminale.
- Il ricorso per cassazione che censuri l'applicazione della recidiva deve contenere censure specifiche e non meramente assertive; in difetto, i motivi sono manifestamente infondati e il ricorso è inammissibile.
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