Cassazione Civile, Ordinanza n. 20459/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente ecclesiastico)
La controversia
Un ente ecclesiastico, succeduto ex lege all'antica Mensa Arcivescovile, aveva agito per ottenere dalla società acquirente del fondo il pagamento del canone enfiteutico relativo a una porzione di terreno, sostenendo che il rapporto enfiteutico risultasse da un atto notarile del 1670 e da successivi rogiti richiamati in causa. La domanda era stata respinta in primo grado e in appello, perché i giudici di merito avevano ritenuto che dal titolo storico emergessero soltanto diritti di decima e terraggio, non un vero dominio diretto enfiteutico, e che la decima sacramentale fosse ormai abolita. Nel ricorso per cassazione l'ente ha dedotto: errata interpretazione degli atti storici e notarili, violazione dei canoni ermeneutici, omesso esame di documenti decisivi, mancato rilievo della natura fidefacente degli atti notarili, adesione acritica alla CTU, e soprattutto violazione dell'art. 2909 c.c. per avere la corte territoriale negato efficacia preclusiva al giudicato formatosi su una precedente sentenza tra le stesse parti che aveva rigettato una domanda di usucapione sul medesimo bene. La controparte ha resistito e ha proposto ricorso incidentale per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e per ottenere la riforma della compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quinto motivo del ricorso principale, ritenendo fondato il rilievo sul giudicato esterno. Ha affermato che il precedente giudizio tra le stesse parti, pur instaurato per l'usucapione del fondo, aveva implicato un accertamento dell'esistenza del diritto di enfiteusi quale premessa logica indispensabile della decisione di rigetto; tale accertamento, coperto da giudicato, non poteva essere rimesso in discussione nel successivo giudizio sul canone. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla medesima Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, affinché verifichi se vi sia stato effettivamente il passaggio in giudicato della sentenza n. 710/2006 del Tribunale di Palermo alla luce dei principi indicati. Restano assorbiti tutti gli altri motivi del ricorso principale e i due motivi del ricorso incidentale; le spese sono rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
richiamato come parametro della critica alla valutazione delle prove e alla CTU, ma non decisivo nella soluzione
invocato per sostenere l'errata interpretazione del documento storico e dei rogiti successivi
invocato quale criterio di conservazione del contratto e del preteso assetto enfiteutico
richiamato nel tentativo di ricondurre il rapporto all'enfiteusi
richiamato con riferimento alla disciplina dell'enfiteusi
richiamato con riferimento alla disciplina dell'enfiteusi
richiamato, nel testo, come norma oggi abrogata relativa alla disciplina dell'enfiteusi
richiamato dal ricorrente nell'ambito della disciplina enfiteutica
richiamato dal ricorrente nell'ambito della disciplina enfiteutica
invocato per la fede privilegiata degli atti notarili
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato per censurare la motivazione della sentenza impugnata
norma posta a fondamento della censura sul giudicato esterno; la Corte ha affermato che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e può comprendere anche gli accertamenti costituenti premessa logica indispensabile della decisione
richiamato nel ricorso incidentale per responsabilità aggravata; motivo assorbito
richiamato nel ricorso incidentale in tema di compensazione delle spese; motivo assorbito
richiamato dalla Corte a proposito della prova del giudicato esterno; la certificazione non è necessaria se la controparte ammette espressamente il giudicato
richiamata come base della successione ex lege dell'ente ecclesiastico alla Mensa Arcivescovile
L. n. 4727/1887
richiamata come legge di abolizione delle decime sacramentali
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato per i motivi di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per il vizio di omesso esame di fatto decisivo
art. 359, comma 1, n. 5 c.p.c.
nel testo compare un probabile refuso; il riferimento sostanziale è al motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c.
Massime di principio
- Il giudicato esterno, una volta formatosi tra le stesse parti o tra parti ad esse succedute nel diritto controverso, preclude non solo la riproposizione del diritto espressamente accertato, ma anche degli accertamenti che costituiscono premessa logica indispensabile della decisione definitiva, secondo il principio del dedotto e deducibile.
- La prova del giudicato esterno mediante produzione della sentenza munita di certificazione non è necessaria quando la controparte ammetta espressamente l'avvenuta formazione del giudicato.
- L'accertamento compiuto in un precedente giudizio di rigetto di una domanda (nella specie usucapione) può fare stato anche in un successivo giudizio avente petitum diverso, se quel precedente accertamento riguarda un presupposto giuridico comune e necessario della nuova domanda.
- Le censure in cassazione che investono l'interpretazione di documenti storici, notarili o consulenziali restano assorbite quando la decisione venga cassata per una questione pregiudiziale di giudicato esterno.
- Quando è dedotto il giudicato esterno, il giudice di merito deve verificare l'identità soggettiva e l'effettiva portata preclusiva della precedente decisione, senza restringere artificialmente l'efficacia del giudicato al solo petitum formalmente dedotto nel primo processo.
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