Cassazione Penale, Ordinanza n. 31425/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 31 ottobre 2024, lamentando: 1) difetto di motivazione e travisamento degli atti in relazione all'affermazione di responsabilità per il capo a), sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente valutato gli atti processuali nonostante il verbale di sequestro contenesse l'indicazione dei rifiuti rinvenuti; 2) manifesta illogicità della motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il delitto di ricettazione, deducendo che la decisione di appello fosse viziata, ma riproponendo argomenti già esaminati e ritenuti infondati dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché le doglianze sul difetto di motivazione e sul travisamento degli atti erano smentite dal verbale di sequestro presente in atti e dalla motivazione della sentenza di merito, ritenuta logica e lineare nell'affermare la piena integrazione del reato ascritto al capo a). Ha inoltre ritenuto il secondo motivo generico e privo di specificità, poiché non si confrontava con le ragioni poste a base della decisione impugnata sulla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di ricettazione; per tale ragione ha applicato l'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato quale norma incriminatrice del delitto di ricettazione oggetto del secondo motivo di ricorso e della conferma della responsabilità in appello.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di ricorso, per difetto di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che deduce travisamento degli atti è manifestamente infondato quando l'asserito errore sia smentito dal contenuto degli atti processuali richiamati nella decisione impugnata.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito proporre censure meramente reiterative di quelle già dedotte in appello se non si confrontano specificamente con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata; in tal caso il motivo è generico e inammissibile.
- La specificità del motivo di ricorso richiede una puntuale correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e le critiche formulate dal ricorrente; in difetto, opera la sanzione di inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
- Una motivazione di merito logica, lineare e coerente con gli elementi emersi in giudizio è idonea a sorreggere l'affermazione di responsabilità e resiste alle censure di difetto di motivazione in sede di legittimità.
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