Cassazione Civile, Ordinanza n. 21631/2021 del 28/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino del Ghana aveva chiesto la protezione internazionale e quella umanitaria, deducendo di essere fuggito dal proprio Paese per sottrarsi a minacce rivolte contro di lui e contro i membri di una setta religiosa alla quale aderiva, nell'ambito della quale gestiva una stazione radiofonica che si rifiutava di trasmettere il Corano. Le domande erano state respinte. Impugnata la decisione di primo grado, la Corte d'appello ha dichiarato l'appello inammissibile perché tardivo. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe potuto rilevare d'ufficio l'inammissibilità senza prima attivare il contraddittorio sulla questione; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 153 e 702-ter c.p.c., lamentando che la Corte avesse mal valutato la richiesta di rimessione in termini e il fatto che la fissazione dell'udienza su tale istanza gli avesse ingenerato l'idea di dover attendere l'esito di quel subprocedimento prima di proporre appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la questione della tardività dell'appello era rilevabile d'ufficio perché di puro rilievo processuale e non idonea a modificare il quadro fattuale, sicché non richiedeva la previa instaurazione del contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: anche a voler ritenere che il termine per impugnare decorresse dalla decisione sull'istanza di rimessione in termini, l'appello sarebbe comunque risultato tardivo; inoltre, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare l'ordinanza conclusiva del giudizio senza attendere l'esito della rimessione in termini, e la relativa istanza non era più proponibile dopo la definizione della causa, potendo semmai essere fatta valere solo con l'appello. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa del Ministero; è stato altresì dato atto dell'obbligo, per il ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il contraddittorio preventivo non è necessario per questioni di esclusivo rilievo processuale, come la rilevabilità d'ufficio della tardività dell'impugnazione, quando non incidono sui fatti di causa.
Richiamato congiuntamente all'istanza di rimessione in termini, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché l'appello era comunque tardivo e l'istanza non poteva giustificare l'attesa prima dell'impugnazione.
Richiamato congiuntamente all'istanza di rimessione in termini; la Corte ha ritenuto che, una volta definita la causa con ordinanza conclusiva, la parte dovesse impugnare senza attendere l'esito del subprocedimento interno.
Il termine breve per impugnare è stato considerato decorso, nel caso concreto, anche prendendo a riferimento la comunicazione dell'ordinanza successiva sull'istanza di rimessione in termini.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Le questioni di puro rilievo processuale, quando non comportano mutamenti del quadro fattuale né introducono temi nuovi di merito, possono essere rilevate d'ufficio senza previa provocazione del contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c.
- La parte che intenda impugnare una decisione conclusiva non può attendere l'esito di una istanza di rimessione in termini già proposta o pendente se ciò comporta il rischio di decadenza dall'impugnazione; l'impugnazione va proposta nei termini contro l'atto conclusivo del giudizio.
- Una istanza di rimessione in termini, una volta che il giudice abbia definito la causa e si sia spogliato del potere decisorio, non può essere utilmente coltivata per paralizzare o differire il termine di impugnazione, potendo la questione essere dedotta solo con l'impugnazione dell'atto finale.
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