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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05915/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (locatore)

La controversia

La controversia nasce dalla locazione di un fabbricato a uso commerciale/artigianale. La società locatrice, dopo la restituzione dell’immobile, assumeva che la conduttrice lo avesse riconsegnato danneggiato negli impianti e nelle strutture, anche alla luce di un accertamento tecnico preventivo svolto in contraddittorio, e chiedeva il risarcimento dei danni. La conduttrice contestava la nullità dell’ATP, l’improcedibilità della domanda e negava la responsabilità, sostenendo di avere restituito il bene in buone condizioni e di avere rimosso solo beni e impianti espressamente asportabili. In via riconvenzionale domandava anche il pagamento di migliorie e addizioni. In primo grado la domanda attorea veniva accolta, mentre in appello la decisione veniva riformata parzialmente e il risarcimento ridotto. In cassazione la locatrice articolava sei motivi: 1) motivazione apparente sulla qualificazione degli obblighi di restituzione e sulle voci di danno riconosciute o escluse; 2) omesso esame di fatti decisivi emergenti dall’ATP e dalle prove testimoniali; 3) omessa pronuncia/motivazione sul danno da lucro cessante; 4) omessa motivazione sul rigetto dell’appello incidentale; 5) omesso esame delle risultanze dell’ATP in relazione al rigetto dell’appello incidentale; 6) violazione degli artt. 1218 e 1223 c.c. per mancato riconoscimento della natura di debito di valore e della rivalutazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza d’appello non apparente né incomprensibile, perché fondata sull’interpretazione della clausola contrattuale relativa alla restituzione dell’immobile nello stato d’uso e sulla distinzione tra beni che la conduttrice era tenuta a riconsegnare e beni che poteva legittimamente asportare. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la Corte territoriale aveva deciso senza spiegare adeguatamente perché mancasse il supporto probatorio delle domande della locatrice e senza considerare i fatti emersi dall’ATP e dalle testimonianze, fatti potenzialmente decisivi perché relativi allo stato dell’immobile al rilascio e alla consegna. I motivi terzo, quarto, quinto e sesto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    è richiamato solo per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è il parametro invocato per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancanza di motivazione

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    la motivazione è nulla solo se mancante o meramente apparente, non quando sia semplicemente sintetica o richieda integrazioni esterne

  • art. 156 c.p.c.

    è richiamato dalla ricorrente in collegamento alla dedotta nullità della sentenza

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    consente di censurare l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti

  • art. 112 c.p.c.

    è invocato per sostenere l’omessa pronuncia o l’omesso esame del contenuto dell’appello incidentale

  • art. 1218 c.c.

    è richiamato nel motivo sulla natura del debito risarcitorio e sulla conseguente rivalutazione

  • art. 1223 c.c.

    è richiamato in tema di danno risarcibile e sua liquidazione

  • art. 447 bis c.p.c.

    è menzionato come norma processuale la cui violazione era stata eccepita in primo grado dalla convenuta

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando il giudice non rende percepibile il percorso logico-giuridico seguito; non basta che la parte reputi insufficiente o non condivisibile la sintesi argomentativa.
  • Nel giudizio di legittimità è censurabile l’omesso esame di fatti storici decisivi e discussi, quando tali fatti avrebbero potuto incidere sull’esito della controversia e il giudice di merito non ne abbia dato conto in modo adeguato.
  • Nella locazione, la clausola che impone la restituzione dell’immobile nello "stato d’uso" va interpretata considerando il contenuto concreto dell’accordo e la situazione dei beni e degli impianti esistenti al momento della riconsegna, distinguendo tra elementi da restituire e beni legittimamente asportabili.
  • Quando il giudice d’appello riforma la decisione di primo grado sulla base di una diversa valutazione del materiale probatorio, deve confrontarsi espressamente con gli elementi istruttori decisivi già acquisiti, spiegando perché li ritenga idonei o inidonei a sorreggere la pretesa risarcitoria.
  • L’omesso esame di risultanze istruttorie può integrare il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. se tali elementi attengono a circostanze storiche centrali per la decisione e non a mere argomentazioni difensive.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioniProve
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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