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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10398/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per ingresso o trattenimento illegale nel territorio dello Stato (art. 10-bis d.lgs. 286/1988), denunciando: 1) vizio della motivazione sull'elemento soggettivo, per mancata prova che l'imputato conoscesse la lingua italiana e quindi fosse consapevole dell'illiceità della condotta; 2) errato trattamento sanzionatorio, perché la pena sarebbe stata determinata senza rispettare i parametri legali; 3) mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza del Tribunale di Pavia per errore di diritto (il Tribunale si era pronunciato su una sentenza inappellabile) e ha qualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione. Sul merito del ricorso l'ha dichiarato inammissibile: i motivi relativi alla responsabilità sono generici o sollecitano un riesame di merito (non consentito), il motivo sulla pena è generico e non coglie la motivazione del primo giudice, e la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. è infondata perché quella causa non si applica ai reati competenza del giudice di pace (per i quali vale l'art. 34 d.lgs. n. 274/2000) e non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione. Conseguentemente la sentenza di primo grado (condanna con ammenda a carico dell'imputato, misura definitiva) è divenuta irrevocabile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1988, n. 286

    art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1988, n. 286

    Norma che sanziona l'ingresso o il trattenimento illegale nello Stato; la Corte ha trattato la fattispecie come reato a responsabilità di tipo oggettivo/fattuale, non richiedendo conoscenza della lingua per integrare l'elemento soggettivo rilevante nel caso concreto

  • art. 37, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    art. 37, comma 2, decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

    Stabilisce il regime di impugnabilità delle decisioni del giudice di pace; da ciò la Corte deduce che alcune sentenze non sono appellabili e che l'appello erroneamente proposto doveva essere qualificato come ricorso per cassazione

  • art. 606 cod. proc. pen.

    ricorso ex art. 606 cod. proc. pen.

    Norma processuale che disciplina il ricorso per cassazione: la Corte ha qualificato l'appello come ricorso e ne ha valutato l'ammissibilità secondo i criteri di legittimità

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte rileva che non è applicabile ai reati di competenza del giudice di pace e, inoltre, che la relativa eccezione non poteva essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità

  • art. 34 d.lgs. n. 274/2000

    art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000

    Norma applicabile alle pronunce del giudice di pace; la Corte ricorda che per i reati di competenza del giudice di pace si applicano le disposizioni di tale decreto e non l'art. 131-bis c.p.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte richiama l'obbligo del giudice di dar conto dell'impiego di tali criteri nella motivazione della pena, anche se una motivazione articolata non è sempre necessaria quando la pena è sotto la media edittale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Un'appello contro una sentenza del giudice di pace che sia inappellabile va qualificato dalla Corte come ricorso per cassazione; l'errore di rito del giudice d'appello comporta annullamento senza rinvio della decisione di appello e decisione sulla qualificazione dell'impugnazione da parte della Corte di cassazione
  • Motivi che chiedono un riesame del fatto o della prova (giudizio di merito) sono inammissibili in cassazione; la Corte valuta solo questioni di diritto e motivi di legittimità specifici e non può sostituirsi al giudice di merito
  • La semplice ignoranza della lingua italiana, di per sé, non determina automaticamente l'assenza dell'elemento soggettivo per reati come l'ingresso o il trattenimento illegale: va valutata la rilevanza dell'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie e il tipo di reato
  • Le doglianze generiche sulla determinazione della pena sono inammissibili; per contestare utilmente la sanzione è necessario confrontarsi puntualmente con la motivazione del primo giudice e con l'applicazione dei criteri dell'art. 133 c.p.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) non è applicabile d'ufficio dal giudice di pace e non si applica ai reati di sua competenza quando è esclusa dalla normativa speciale; va proposta tempestivamente e non può, di regola, essere sollevata per la prima volta in cassazione
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende; quindi è importante valutare la fondatezza e l'ammissibilità dell'impugnazione prima di proporla

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