Cassazione Penale, Sentenza n. 10398/2022 del 24/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per ingresso o trattenimento illegale nel territorio dello Stato (art. 10-bis d.lgs. 286/1988), denunciando: 1) vizio della motivazione sull'elemento soggettivo, per mancata prova che l'imputato conoscesse la lingua italiana e quindi fosse consapevole dell'illiceità della condotta; 2) errato trattamento sanzionatorio, perché la pena sarebbe stata determinata senza rispettare i parametri legali; 3) mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza del Tribunale di Pavia per errore di diritto (il Tribunale si era pronunciato su una sentenza inappellabile) e ha qualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione. Sul merito del ricorso l'ha dichiarato inammissibile: i motivi relativi alla responsabilità sono generici o sollecitano un riesame di merito (non consentito), il motivo sulla pena è generico e non coglie la motivazione del primo giudice, e la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. è infondata perché quella causa non si applica ai reati competenza del giudice di pace (per i quali vale l'art. 34 d.lgs. n. 274/2000) e non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione. Conseguentemente la sentenza di primo grado (condanna con ammenda a carico dell'imputato, misura definitiva) è divenuta irrevocabile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1988, n. 286
art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1988, n. 286
Norma che sanziona l'ingresso o il trattenimento illegale nello Stato; la Corte ha trattato la fattispecie come reato a responsabilità di tipo oggettivo/fattuale, non richiedendo conoscenza della lingua per integrare l'elemento soggettivo rilevante nel caso concreto
art. 37, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
art. 37, comma 2, decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
Stabilisce il regime di impugnabilità delle decisioni del giudice di pace; da ciò la Corte deduce che alcune sentenze non sono appellabili e che l'appello erroneamente proposto doveva essere qualificato come ricorso per cassazione
ricorso ex art. 606 cod. proc. pen.
Norma processuale che disciplina il ricorso per cassazione: la Corte ha qualificato l'appello come ricorso e ne ha valutato l'ammissibilità secondo i criteri di legittimità
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte rileva che non è applicabile ai reati di competenza del giudice di pace e, inoltre, che la relativa eccezione non poteva essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità
art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000
Norma applicabile alle pronunce del giudice di pace; la Corte ricorda che per i reati di competenza del giudice di pace si applicano le disposizioni di tale decreto e non l'art. 131-bis c.p.
Criteri per la determinazione della pena; la Corte richiama l'obbligo del giudice di dar conto dell'impiego di tali criteri nella motivazione della pena, anche se una motivazione articolata non è sempre necessaria quando la pena è sotto la media edittale
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Un'appello contro una sentenza del giudice di pace che sia inappellabile va qualificato dalla Corte come ricorso per cassazione; l'errore di rito del giudice d'appello comporta annullamento senza rinvio della decisione di appello e decisione sulla qualificazione dell'impugnazione da parte della Corte di cassazione
- Motivi che chiedono un riesame del fatto o della prova (giudizio di merito) sono inammissibili in cassazione; la Corte valuta solo questioni di diritto e motivi di legittimità specifici e non può sostituirsi al giudice di merito
- La semplice ignoranza della lingua italiana, di per sé, non determina automaticamente l'assenza dell'elemento soggettivo per reati come l'ingresso o il trattenimento illegale: va valutata la rilevanza dell'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie e il tipo di reato
- Le doglianze generiche sulla determinazione della pena sono inammissibili; per contestare utilmente la sanzione è necessario confrontarsi puntualmente con la motivazione del primo giudice e con l'applicazione dei criteri dell'art. 133 c.p.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) non è applicabile d'ufficio dal giudice di pace e non si applica ai reati di sua competenza quando è esclusa dalla normativa speciale; va proposta tempestivamente e non può, di regola, essere sollevata per la prima volta in cassazione
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende; quindi è importante valutare la fondatezza e l'ammissibilità dell'impugnazione prima di proporla
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