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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27708/2024 del 25/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (attrice)

La controversia

La controversia origina da un contratto preliminare, rispetto al quale in primo grado era stata accolta nei confronti di una parte la domanda di annullamento e nei confronti di altri convenuti la domanda di risoluzione per inadempimento, con condanna restitutoria e rigetto del danno ulteriore. In appello e poi in rinvio erano state affrontate anche questioni sulla prescrizione dell'azione di annullamento, sulla ripartizione dell'obbligo restitutorio e sulla sorte di un sequestro conservativo. Gli odierni ricorrenti, eredi di uno dei convenuti originari, hanno proposto un unico motivo di cassazione denunciando nullità della sentenza e del procedimento per inesistenza o nullità della notificazione dell'atto di citazione in appello nel precedente giudizio, sostenendo che la relata non indicasse correttamente il destinatario e il luogo di notifica e che, quindi, la contumacia del loro dante causa fosse stata erroneamente dichiarata; da ciò facevano discendere l'invalidità delle fasi successive e della sentenza di appello poi cassata con rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso, osservando che la dedotta nullità della notifica dell'atto di citazione del primo giudizio di appello avrebbe dovuto essere fatta valere nei precedenti gradi di giudizio nei modi e nei tempi propri delle impugnazioni, e comunque non poteva essere dedotta per la prima volta in cassazione dopo la formazione delle preclusioni del giudizio di rinvio. In particolare, la Corte ha richiamato il principio di conversione dei vizi in motivi di gravame e le regole del giudizio di rinvio come procedimento chiuso, con conseguente impossibilità di introdurre nuove questioni. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 148 c.p.c.

    richiamato nel motivo come norma asseritamente violata in tema di notificazione, ma non ritenuto decisivo perché la censura è stata dichiarata inammissibile per tardività

  • art. 141 c.p.c.

    richiamato nel motivo come norma asseritamente violata in tema di notificazione, senza esame nel merito

  • art. 139 c.p.c.

    richiamato nel motivo come norma asseritamente violata in tema di notificazione, senza esame nel merito

  • art. 160 c.p.c.

    richiamato nel motivo come norma asseritamente violata in tema di notificazione, ma la Corte ha ritenuto preclusa la deduzione della nullità

  • art. 161 c.p.c.

    la Corte vi collega la regola della conversione delle nullità in motivi di impugnazione, con conseguente preclusione della deduzione tardiva

  • art. 164, comma 1, c.p.c.

    il rilievo d'ufficio della nullità della citazione vale solo per la citazione introduttiva del grado in atto, non per quella del grado precedente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    viene applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato in collegamento con il raddoppio del contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    norma di inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • I vizi della sentenza e degli atti processuali antecedenti devono essere fatti valere con il mezzo di impugnazione proprio del grado in cui possono essere utilmente dedotti; se non vengono tempestivamente denunciati, si sanano e non sono più proponibili per la prima volta in cassazione.
  • La nullità della citazione introduttiva di un precedente grado di giudizio non può essere rilevata in cassazione se non sia stata fatta valere nel grado successivo utile, poiché l'art. 164, comma 1, c.p.c. si riferisce alla citazione del grado in corso e non a quella del grado precedente.
  • Nel giudizio di rinvio operano le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente: il giudice del rinvio e le parti non possono introdurre nuove domande, eccezioni o questioni che alterino il thema decidendum già definito dalla cassazione.
  • La deduzione di un vizio di notificazione non è ammissibile quando la parte, pur avendo avuto occasione di contestarlo nei precedenti gradi, sia rimasta inerte fino al ricorso per cassazione.
  • In caso di rigetto del ricorso, la parte soccombente è tenuta al pagamento delle spese di legittimità e, ricorrendone i presupposti, all'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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