Cassazione Penale, Ordinanza n. 09888/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, con esclusione dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. come già ritenuto dai giudici di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo un vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione rileva che la doglianza riproduce sostanzialmente una censura già esaminata e respinta nei gradi di merito, dove era stata fornita una motivazione ritenuta adeguata sulla elevata gravità del fatto e sulla sua non occasionalità, con argomentazione ritenuta coerente, puntuale e immune da manifeste illogicità.
Norme richiamate
La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta correttamente motivata nei gradi di merito, in ragione della elevata gravità del fatto e della sua non occasionalità.
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre una censura già specificamente esaminata e disattesa dal giudice di merito con motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la motivazione di merito valorizza elementi come l'elevata gravità del fatto e la non occasionalità della condotta, purché tale valutazione sia sorretta da argomenti adeguati.
- In sede di legittimità non è sufficiente dedurre genericamente un difetto di motivazione sulla particolare tenuità del fatto se la sentenza impugnata contiene una risposta espressa e logicamente coerente alle doglianze difensive.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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