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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27955/2025 del 30/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado. I motivi erano due: il primo denunciava manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di condotte di cessione di cocaina, indicate in entrambi i capi B dell'imputazione, assumendo che la prova non raggiungesse il livello dell'oltre ogni ragionevole dubbio e deducendo violazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p.; il secondo censurava la determinazione del trattamento sanzionatorio, lamentando violazione degli artt. 132 e 133 c.p. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi non consentiti in sede di legittimità perché ripetitivi di censure già esaminate e disattese in appello, diretti a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e comunque attinenti a profili rimessi alla discrezionalità del giudice di merito, con motivazione ritenuta sufficiente e non illogica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la doglianza sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione della prova mirava, in sostanza, a una nuova lettura delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità in assenza di specifici travisamenti; quanto alla pena, ha affermato che la scelta del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile se sorretta da motivazione sufficiente, non illogica e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla valutazione della prova; la Corte non entra nel merito perché la doglianza è ritenuta meramente rivalutativa e non proponibile in cassazione

  • art. 132 c.p.

    invocato per censurare la determinazione della pena; la Corte ribadisce che il trattamento sanzionatorio è discrezionale e incensurabile se adeguatamente motivato

  • art. 133 c.p.

    invocato per contestare la quantificazione della pena; la Corte ne esclude la violazione perché il giudice di merito ha fornito motivazione sufficiente e non illogica

  • cod. proc. pen.

    oltre ogni ragionevole dubbio

    criterio probatorio evocato dal ricorrente per contestare la ricostruzione dei fatti; la Corte osserva che la censura si risolve in una richiesta di diversa valutazione delle prove

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto il pretesto della manifesta illogicità della motivazione o della violazione di legge, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa lettura delle fonti di prova, salvo che sia specificamente dedotto un travisamento decisivo delle risultanze processuali.
  • La deduzione della violazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p. non consente di trasformare il ricorso per cassazione in un terzo grado di merito: la verifica di legittimità resta limitata alla coerenza logica e alla correttezza giuridica della motivazione, non alla sostituzione del giudizio del ricorrente a quello del giudice di merito.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando la motivazione dia conto in modo sufficiente e non manifestamente illogico dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. e delle deduzioni difensive.
  • Quando il giudice di appello abbia già esaminato e disatteso in modo congruo le doglianze difensive, la riproposizione in cassazione dei medesimi profili, senza introdurre questioni nuove o specifici vizi decisivi, conduce all'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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