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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13396/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per evasione pronunciata in appello resta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione. L'unico motivo dedotto riguardava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ritiene il motivo inammissibile perché formulato in modo obiettivamente generico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, richiamando la pagina 3 della decisione di merito.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice del delitto di evasione, richiamata come titolo del reato per cui vi era condanna in appello.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere invocata con un motivo specifico e non generico; il motivo che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata è inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; un motivo meramente assertivo o generico è inammissibile.
  • La deduzione del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto richiede una censura specifica delle argomentazioni poste a base del diniego in sede di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità applica le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo i casi espressamente esclusi.
  • La declaratoria di inammissibilità lascia ferma la decisione di merito impugnata, senza riesame della responsabilità penale nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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