Cassazione Penale, Ordinanza n. 31058/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, dichiarando estinti per prescrizione alcuni reati ma confermando la condanna per il reato di cui all'art. 497-bis, comma 2, c.p. I motivi dedotti erano quattro: 1) mancata correlazione tra imputazione e sentenza, sostenendo che il fatto contestato avrebbe semmai integrato l'ipotesi di cui al comma 1 e non quella del comma 2 dell'art. 497-bis c.p.; 2) mancata declaratoria di prescrizione del reato, presupponendo il riconoscimento della fattispecie del comma 1; 3) omessa derubricazione del fatto dall'art. 497-bis, comma 2, all'art. 497-bis, comma 1; 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e doglianze sulle statuizioni civili. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che la descrizione del fatto in imputazione richiamava il documento recante l'immagine dell'imputato, dato sufficiente a rappresentare il suo concorso nella contraffazione mediante la fornitura della fotografia; ha inoltre affermato che, anche a voler ravvisare una nullità ex art. 522 c.p.p., si tratterebbe di nullità a regime intermedio, che andava eccepita tempestivamente nel giudizio di merito. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati inammissibili perché nuovi, non essendo stati specificamente devoluti in appello, e comunque manifestamente infondati perché il concorso dell'imputato nella falsificazione risultava comunque integrato dalla consegna della propria fotografia. Il quarto motivo è stato ritenuto generico, perché privo di specifiche allegazioni idonee a censurare la motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato di cui all'art. 497-bis, comma 2, c.p. è rimasta ferma; per altri reati la sentenza di appello aveva già dichiarato la prescrizione. La Corte ha ritenuto che le censure sulla diversa qualificazione giuridica, sulla prescrizione e sulle attenuanti generiche fossero rispettivamente infondate, inammissibili o generiche.
Norme richiamate
Richiamato dalla difesa come fattispecie che avrebbe dovuto essere riconosciuta in luogo del comma 2; la Corte esclude la derubricazione perché la condotta descritta integra quantomeno il concorso nella contraffazione mediante fornitura della fotografia.
Norma sulla quale è stata confermata la condanna; la Corte ritiene che la contestazione e la descrizione del fatto fossero compatibili con tale ipotesi.
La Corte osserva che, anche ove si fosse verificata una difformità tra imputazione e sentenza, la relativa nullità sarebbe di ordine generale a regime intermedio.
La nullità a regime intermedio, se maturata in primo grado, doveva essere eccepita entro la conclusione del giudizio di appello, non potendo essere dedotta per la prima volta in cassazione.
Le questioni non devolute con specificità al giudice di appello non possono essere riproposte in cassazione, salvo eccezioni di rilevabilità d'ufficio o impossibilità di deduzione precedente.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo sulle attenuanti generiche e sulle statuizioni civili è ritenuto generico perché non indica specificamente gli elementi di censura contro la motivazione impugnata.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta questioni non specificamente devolute al giudice di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili in precedenza.
- La deduzione di una violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza richiede l'effettiva divergenza tra fatto contestato e fatto ritenuto; se la descrizione dell'addebito consente di cogliere il contributo concorsuale dell'imputato, la censura è infondata.
- La nullità derivante da eventuale difformità tra imputazione e decisione, quando non rilevata tempestivamente nei giudizi di merito, non può essere fatta valere per la prima volta in cassazione se ha natura di nullità a regime intermedio.
- Ai fini della qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 497-bis c.p., è sufficiente che la condotta dell'imputato sia funzionalmente inserita nella contraffazione, anche mediante la messa a disposizione della propria fotografia per la falsificazione del documento.
- I motivi di ricorso devono essere specifici e autosufficienti: la censura sul trattamento sanzionatorio o sulle statuizioni civili è inammissibile se non indica puntualmente gli elementi di fatto e di diritto che sorreggono il vizio denunciato.
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