Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15843/2024 del 06/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La ricorrente aveva agito in giudizio sostenendo di avere frequentato una scuola di specializzazione in medicina senza percepire alcuna remunerazione, nonostante le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, come modificate dalla direttiva 82/76/CEE, imponessero agli Stati membri di prevedere un'adeguata retribuzione per gli specializzandi. Deduceva che l'ordinamento italiano aveva dato attuazione solo tardiva e parziale a tali direttive, dapprima con il d.lgs. n. 257 del 1991 e poi, secondo la sua prospettazione in cassazione, con il d.p.c.m. del 7 marzo 2007. Il Tribunale aveva dichiarato prescritto il diritto al risarcimento; la Corte d'appello aveva confermato. Con il ricorso per cassazione la specializzanda ha censurato esclusivamente la statuizione sulla prescrizione, sostenendo che il dies a quo non potesse essere fissato al 27 ottobre 1999, ma solo al 7 marzo 2007, data dell'asserita integrale attuazione della disciplina comunitaria. Nella memoria ha anche richiamato la l. n. 183 del 2011 per sostenere l'applicazione del termine quinquennale e quindi la non maturazione della prescrizione al momento dell'introduzione del giudizio nel 2014.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., ritenendo il motivo contrario a un orientamento consolidato e ormai stabile della giurisprudenza di legittimità. Ha ribadito che il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della l. n. 370 del 1999, e non dal 2007. Ha inoltre ritenuto non pertinente e comunque inammissibile, perché introdotta in memoria, la diversa tesi fondata sulla l. n. 183 del 2011; l'ha giudicata anche infondata perché, secondo la sentenza di merito, la prescrizione era già maturata nel 2009, dunque prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa della parte intimata. È stato disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando il motivo si pone in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte.

  • l. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11

    è indicata come la norma che ha riconosciuto il diritto a una borsa di studio solo a favore di chi fosse già beneficiario di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo; il dies a quo della prescrizione del diritto risarcitorio è fatto decorrere dalla sua entrata in vigore (27 ottobre 1999).

  • l. 183/2011

    richiamata dalla ricorrente per sostenere la riduzione del termine prescrizionale a cinque anni, ma la Corte rileva che non può reviviscere un diritto già prescritto e comunque la questione è stata introdotta solo in memoria.

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    è ricordato come intervento di attuazione tardiva o incompleta delle direttive comunitarie relative al compenso dei medici specializzandi.

  • direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE

    sono indicate come fonti europee che imponevano agli Stati membri di prevedere una retribuzione adeguata per i frequentanti le scuole di specializzazione in medicina.

  • d.p.c.m. 7 marzo 2007

    richiamato dalla ricorrente quale momento di integrale attuazione della disciplina, ma la Corte lo reputa irrilevante ai fini del dies a quo della prescrizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto, pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • Il diritto al risarcimento per tardiva o incompleta trasposizione di direttive europee in materia di compenso degli specializzandi in medicina si prescrive nel termine decennale decorrente dall'entrata in vigore della l. n. 370 del 1999, non dalla successiva data di eventuali ulteriori atti amministrativi di attuazione.
  • Quando esiste un orientamento giurisprudenziale consolidato e non vi sono elementi idonei a superarlo, il ricorso per cassazione che se ne discosti può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c.
  • Non è consentito introdurre con la memoria nuovi motivi o nuove questioni che amplino il perimetro del ricorso per cassazione.
  • Una disciplina sopravvenuta che riduca il termine di prescrizione non può far rivivere un diritto già prescritto o comunque già estinto secondo il regime applicabile al momento del maturare della prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.