Cassazione Penale, Sentenza n. 46204/2022 del 06/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge processuale (art. 606, co.1, lett. b) c.p.p.): si censura l'utilizzabilità della registrazione audio operata da Ferrara nella sua abitazione (sostenendo che la registrazione integra il delitto di interferenza nella vita privata ex art. 616-bis c.p.), nonché l'omesso sequestro del dispositivo di registrazione e la trascrizione del contenuto su CD effettuata dalla polizia giudiziaria senza adeguata verifica dell'originale
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che la registrazione privata effettuata da uno dei partecipanti alla conversazione è utilizzabile in giudizio se non risulta che l'iniziativa sia stata sollecitata o indotta dalla polizia giudiziaria. Ha qualificato la registrazione come documento ai sensi dell'art. 234 c.p.p. e ritenuto che il mancato sequestro del dispositivo non invalida automaticamente l'utilizzabilità della registrazione: la valutazione deve essere concreta e la presunta manipolazione deve essere specificamente dedotta e provata. Conseguentemente è stata confermata la condanna per calunnia a carico di Maniaci e disposta la condanna alle spese processuali e al versamento in favore dello Stato della somma di euro tremila ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
Richiamato in relazione al deposito della requisitoria scritta del Pubblico Ministero; non inciso sul merito della questione di prova
art. 606, co.1, lett. b) c.p.p.
Forma di censura invocata dal ricorrente (violazione di legge processuale) che la Corte di legittimità ha ritenuto manifestamente infondata
Norma richiamata dal ricorrente per sostenere l'illiceità della registrazione nella privata dimora; la Corte ha ritenuto che la mera circostanza che la registrazione sia avvenuta nella dimora non sia sufficiente a escluderne l'utilizzabilità se è stata effettuata da uno dei partecipanti e non risultano elementi di sollecitazione o induzione da parte della polizia giudiziaria
La registrazione fonica è qualificata come documento e può essere acquisita al processo tramite le procedure documentali previste
Norma richiamata per il potere di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e ad una somma a titolo di riparazione/provvisionale conseguente all'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Una registrazione privata effettuata da uno dei partecipanti alla conversazione è normalmente utilizzabile in giudizio se non sussistono elementi che dimostrino che l'iniziativa sia stata sollecitata o indotta dalla polizia giudiziaria
- La registrazione fonica rientra nella nozione di documento (art. 234 c.p.p.) e può essere acquisita agli atti; la contestazione della sua attendibilità richiede deduzioni specifiche (es. indicazione di manipolazioni concrete)
- Il mancato sequestro immediato del dispositivo che ha contenuto la registrazione non determina automaticamente l'inutilizzabilità del documento: la rilevanza va valutata caso per caso, tenendo conto della credibilità delle dichiarazioni e della possibilità di verificare l'assenza di alterazioni
- Per impugnare con successo l'utilizzabilità di una registrazione è opportuno dimostrare elementi concreti di illegittimità (ad esempio intervento o istruzioni della polizia giudiziaria, manipolazioni tecniche acclarabili o violazione di specifici divieti) e richiedere, se del caso, accertamenti tecnici sul supporto originario
- In situazioni analoghe il difensore che intende avversare la prova fonica dovrebbe tempestivamente chiedere il sequestro e l'analisi forense del supporto, dedurre specificamente possibili manipolazioni e verificare la posizione soggettiva di chi ha effettuato la registrazione (partecipante diretto vs estraneo)
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