Parere n. 684/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dai signori Massimiliano Bisogno, Maria Ferraioli, Noemi Borrello, Teresa Bove, Gerardo Caso, Mario Marrazzo, Anna Rita Genco, Carmela Fortino, Floreana Moratti, Antonia Napoli, Teresa Petti, Maura Petrosino, Sara Spina e Pasqualina Sellitto contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’annullamento del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 e del decreto ministeriale 4 aprile 2011, n. 139.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del d.m. 10 settembre 2010, n. 249, recante la disciplina della formazione iniziale degli insegnanti, e del d.m. 4 aprile 2011, n. 139, attuativo del primo.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti, docenti precari inseriti nelle graduatorie di circolo o di istituto di III fascia e con almeno 360 giorni di servizio, hanno contestato la disciplina del tirocinio formativo attivo (TFA) prevista dal d.m. n. 249 del 2010 e attuata dal d.m. n. 139 del 2011. Secondo la prospettazione, la nuova disciplina avrebbe imposto anche agli insegnanti con esperienza professionale pregressa la frequenza di un corso di formazione, il pagamento di tasse e contributi e il superamento di prove selettive e di un esame finale, equiparandoli ai neo-laureati e ignorando il servizio prestato. Sono state dedotte la violazione della norma primaria di delega, dell'art. 2, comma 416, della legge n. 244 del 2007, il contrasto con la ratio della riforma, diretta a eliminare le cause del precariato, e la violazione del principio di eguaglianza, anche per il mancato riconoscimento dell'esperienza professionale quale titolo sufficiente per l'accesso al TFA.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso e ne ha disposto il rigetto. La disciplina regolamentare non precludeva ai ricorrenti l'accesso al TFA, ma lo subordinava, come per gli altri aspiranti in possesso dei titoli prescritti, al superamento delle prove selettive previste per l'accesso programmato: test preliminare, prova scritta e prova orale. Tale previsione rientrava nella potestà regolamentare conferita dalla legge n. 244 del 2007, che rimetteva al regolamento la definizione dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale. Non è stata ravvisata neppure una violazione del principio di eguaglianza: anche i soggetti già in possesso dei requisiti per l'accesso alle SISS erano tenuti al superamento del TFA secondo le modalità ordinarie. Inoltre, il servizio prestato per almeno 360 giorni nelle istituzioni del sistema nazionale dell'istruzione era valorizzato mediante un punteggio aggiuntivo non inferiore a quattro punti, ai sensi dell'art. 15, comma 13, del regolamento. Tale soluzione dava attuazione all'osservazione della Sezione consultiva per gli atti normativi, che aveva richiesto di considerare l'esperienza professionale pregressa, senza imporre l'ammissione automatica al TFA. Infine, la finalità della norma primaria era eliminare le cause di formazione del precariato, non eliminare il precariato già formatosi, e la legge non imponeva uno specifico modello di valorizzazione del servizio pregresso.
Osservazioni
Violazione della norma primaria e accesso al TFA
La previsione del superamento di prove selettive per l'accesso al tirocinio formativo attivo non contrasta con l'art. 2, comma 416, della legge n. 244 del 2007, poiché la norma primaria rimetteva al regolamento la definizione dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale.
Violazione del principio di eguaglianza
Non sussiste disparità di trattamento, poiché anche i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso alle SISS erano tenuti al superamento del TFA mediante le modalità selettive ordinarie.
Valorizzazione del servizio pregresso
L'esperienza professionale maturata dai docenti con almeno 360 giorni di servizio è stata adeguatamente valorizzata mediante l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo non inferiore a quattro punti ai fini della graduatoria di ammissione al TFA. L'osservazione della Sezione consultiva per gli atti normativi non imponeva l'ammissione automatica senza prova selettiva.
Ratio della riforma e precariato
La finalità dell'art. 2, comma 416, della legge n. 244 del 2007 consiste nell'eliminazione delle cause che determinano la formazione del precariato, non nella rimozione del precariato già formatosi; pertanto la disciplina impugnata non contrasta con la ratio della legge.
Norme richiamate
art. 2, comma 416, legge 24 dicembre 2007, n. 244
Nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti
La disposizione rimette al regolamento ministeriale la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale e dell'attività procedurale per il reclutamento, senza imporre l'ammissione automatica al TFA dei docenti con servizio pregresso.
art. 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400
Costituisce la base normativa per l'adozione del regolamento ministeriale sulla formazione iniziale degli insegnanti.
d.m. 10 settembre 2010, n. 249
Prevede, per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, il percorso costituito dalla laurea magistrale e dal successivo TFA annuale, concluso da un esame finale abilitante, con accesso programmato e prove selettive.
art. 15, commi 4 ss., d.m. 10 settembre 2010, n. 249
Disciplina le prove selettive di accesso al TFA: test preliminare, prova scritta e prova orale.
art. 15, comma 13, d.m. 10 settembre 2010, n. 249
Attribuisce un punteggio aggiuntivo non inferiore a quattro punti al servizio prestato per almeno 360 giorni nelle istituzioni del sistema nazionale dell'istruzione.
d.m. 4 aprile 2011, n. 139
Dà attuazione alla disciplina del d.m. n. 249 del 2010.
art. 5, commi 1 e 2, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59
È richiamato per l'individuazione dei titoli di studio richiesti per l'accesso alla formazione iniziale relativa ai posti comuni di docente della scuola secondaria.
Massime di principio
- Quando la legge rimette a un regolamento la definizione dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale, il regolamento può prevedere prove selettive e accesso programmato, salvo che la legge imponga espressamente un diverso modello di accesso.
- La valorizzazione dell'esperienza professionale pregressa non implica necessariamente l'ammissione automatica a un percorso abilitante: è sufficiente, in assenza di una diversa previsione legislativa, che l'esperienza sia considerata mediante un punteggio aggiuntivo o altro criterio idoneo a incidere sulla selezione.
- La finalità legislativa di eliminare le cause del precariato non equivale all'obbligo di stabilizzare o esonerare dalle procedure selettive coloro che siano già inseriti in situazioni di precariato formatesi sotto precedenti discipline.
- Non sussiste una violazione del principio di eguaglianza quando una disciplina selettiva si applica uniformemente alle categorie di aspiranti comparabili e, al contempo, riconosce adeguata rilevanza all'esperienza professionale maturata.
Disciplina dell'accesso al tirocinio formativo attivo per docenti precari
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da docenti della scuola secondaria di secondo grado con contratto a tempo determinato contro il d.m. 10 settembre 2010, n. 249, e il d.m. 4 aprile 2011, n. 139, relativi alla formazione iniziale degli insegnanti e al tirocinio formativo attivo (TFA).
Premesse e richiesta
I ricorrenti erano inseriti nelle graduatorie di circolo o di istituto di III fascia e avevano maturato almeno 360 giorni di servizio. Sostenevano che, secondo la disciplina precedente, tale esperienza consentisse l'accesso a concorsi riservati finalizzati all'abilitazione e all'inserimento nelle graduatorie permanenti.
Essi contestavano la nuova disciplina perché imponeva anche ai docenti con esperienza pregressa:
- la frequenza di un percorso formativo comprendente il TFA;
- il pagamento di tasse e contributi;
- il superamento di prove selettive per l'accesso;
- il superamento di un esame finale abilitante.
Secondo i ricorrenti, il sistema li avrebbe equiparati ai neo-laureati, senza adeguata considerazione dell'esperienza professionale maturata, in contrasto con la finalità della riforma e con il principio di eguaglianza.
Quadro normativo
L'art. 2, comma 416, della legge n. 244 del 2007, nelle more della riforma complessiva della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, ha rimesso a un regolamento ministeriale adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale.
Il d.m. n. 249 del 2010 ha previsto, per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, un percorso articolato nella laurea magistrale biennale e in un TFA annuale, concluso da un esame finale avente valore abilitante. L'accesso al TFA è stato configurato come programmato e subordinato al superamento di un test preliminare, di una prova scritta e di una prova orale, secondo l'art. 15, commi 4 e seguenti, del regolamento.
Valutazioni sulle censure
Il Consiglio di Stato ha escluso che i ricorrenti fossero privati dell'accesso al TFA. Il possesso dei titoli richiesti consentiva loro di partecipare alla procedura, ma non attribuiva un diritto all'ammissione automatica, poiché il carattere programmato della formazione giustificava lo svolgimento delle prove selettive.
La Sezione ha inoltre ritenuto insussistente la violazione della norma primaria. L'art. 2, comma 416, della legge n. 244 del 2007 non stabiliva che il servizio pregresso dovesse sostituire le prove di accesso, ma rimetteva al regolamento la definizione concreta dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale.
Valorizzazione dell'esperienza professionale
Il servizio pregresso non è stato ignorato. L'art. 15, comma 13, del d.m. n. 249 del 2010 riconosce un punteggio aggiuntivo non inferiore a quattro punti a chi abbia prestato almeno 360 giorni di servizio nelle istituzioni del sistema nazionale dell'istruzione.
Tale previsione dava attuazione all'osservazione formulata dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, che aveva evidenziato l'opportunità di tenere conto dell'esperienza professionale maturata, lasciando però all'amministrazione la possibilità di stabilire presupposti, limiti e misura di tale valorizzazione. Secondo il parere, l'osservazione non richiedeva l'ammissione automatica al TFA senza prova selettiva.
Principio di eguaglianza e finalità della riforma
Non è stata ravvisata disparità di trattamento, poiché anche i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso alle SISS erano tenuti al superamento del TFA secondo le modalità ordinarie.
La Sezione ha poi precisato che la finalità dell'art. 2, comma 416, della legge n. 244 del 2007 era eliminare le cause che determinano la formazione del precariato, non eliminare il precariato già formatosi in conseguenza delle discipline precedenti. La norma primaria, inoltre, non imponeva uno specifico modello di transizione o di riconoscimento dell'esperienza già maturata.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le censure relative all'accesso selettivo al TFA, alla mancata equiparazione del servizio pregresso a un titolo sufficiente per l'ammissione e alla violazione del principio di eguaglianza. Il parere conclusivo è stato pertanto nel senso del rigetto del ricorso straordinario.
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