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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36139/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, e ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c., senza statuire sulle spese. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, osservando che l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si applica solo nei casi di rigetto o inammissibilità, e non anche all'estinzione del giudizio.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una pronuncia della Corte d'appello che, in riforma della decisione di primo grado, aveva condannato la società datrice di lavoro a corrispondere al lavoratore somme a titolo di danno patrimoniale per illegittimo demansionamento, danno non patrimoniale da mobbing e danno patrimoniale da trasferimento illegittimo, oltre accessori e spese. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma nelle more del giudizio ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso; il lavoratore controricorrente ha accettato la rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    secondo comma, ult. parte

    consente la riserva della motivazione in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso.

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    in caso di estinzione del giudizio la Corte non provvede sulle spese processuali, secondo quanto indicato nella decisione.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    il raddoppio del contributo unificato non si applica all'ipotesi di estinzione del processo, ma solo a rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, ove accettata dalla parte controricorrente, comporta l'estinzione del processo senza necessità di esame dei motivi di impugnazione.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione, la Corte può non provvedere sulle spese, secondo la disciplina richiamata nella decisione.
  • Il raddoppio del contributo unificato previsto per il ricorso per cassazione non opera quando il giudizio si conclude con estinzione, ma solo nei casi di rigetto o inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoMobbingTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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