Cassazione Civile, Ordinanza n. 36139/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, e ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c., senza statuire sulle spese. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, osservando che l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si applica solo nei casi di rigetto o inammissibilità, e non anche all'estinzione del giudizio.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una pronuncia della Corte d'appello che, in riforma della decisione di primo grado, aveva condannato la società datrice di lavoro a corrispondere al lavoratore somme a titolo di danno patrimoniale per illegittimo demansionamento, danno non patrimoniale da mobbing e danno patrimoniale da trasferimento illegittimo, oltre accessori e spese. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma nelle more del giudizio ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso; il lavoratore controricorrente ha accettato la rinuncia.
Norme richiamate
secondo comma, ult. parte
consente la riserva della motivazione in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso.
la rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo.
in caso di estinzione del giudizio la Corte non provvede sulle spese processuali, secondo quanto indicato nella decisione.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
il raddoppio del contributo unificato non si applica all'ipotesi di estinzione del processo, ma solo a rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove accettata dalla parte controricorrente, comporta l'estinzione del processo senza necessità di esame dei motivi di impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione, la Corte può non provvedere sulle spese, secondo la disciplina richiamata nella decisione.
- Il raddoppio del contributo unificato previsto per il ricorso per cassazione non opera quando il giudizio si conclude con estinzione, ma solo nei casi di rigetto o inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36116/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36118/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36119/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36120/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36123/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36124/2023 del 28/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →