Cassazione Penale, Ordinanza n. 09548/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato tributario di omessa dichiarazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, lamentando la mancata acquisizione/esame di documenti che avrebbero dovuto essere considerati anche ai fini di una perizia. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge per il diniego della causa di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la condotta non sarebbe stata tale da escludere la non punibilità. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non fondati, osservando che la richiesta di rinnovazione era stata formulata in modo generico ed esplorativo, senza indicare con precisione i documenti asseritamente travisati o pretermessi, e che il diniego dell'art. 131-bis era correttamente motivato dalla gravità della condotta, correlata a un'evasione fiscale di euro 61.540,00.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale sia sul diniego della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, per genericità ed esploratività dell'istanza, sia sul diniego della particolare tenuità del fatto, in ragione della rilevante evasione fiscale contestata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
disposizione incriminatrice posta a base della condanna, relativa al reato tributario contestato; dal testo non emerge la specifica condotta materiale se non l'evasione fiscale indicata nella motivazione.
la particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché la condotta era connotata da gravità, desunta dall'importo dell'evasione fiscale pari a euro 61.540,00.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono il pagamento delle spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in sede di impugnazione deve essere specifica e non meramente esplorativa: occorre indicare con precisione gli elementi di prova asseritamente trascurati o travisati e la loro rilevanza decisiva.
- Il diniego della rinnovazione istruttoria è legittimo quando l'istanza difensiva non consente di individuare quali documenti o risultanze probatorie siano stati omessi o male valutati.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa ove la condotta presenti un livello di gravità non marginale, apprezzabile anche in relazione all'entità del danno o dell'evasione fiscale.
- Nel giudizio di legittimità, quando i motivi di ricorso sono ritenuti manifestamente infondati o comunque non autosufficienti, il ricorso può essere dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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