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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08014/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasceva da un contratto preliminare di vendita immobiliare: il promissario acquirente aveva chiesto ed ottenuto in appello, in riforma della decisione di primo grado, l'esecuzione in forma specifica del preliminare ex art. 2932 c.c. contro le eredi delle originarie promittenti venditrici. Le eredi hanno proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, ma nel corso del giudizio è sopravvenuto un accordo transattivo tra le parti sulla questione controversa. Il difensore delle ricorrenti, munito di potere di rinuncia, ha depositato atto di rinuncia al ricorso; l'intimata ha poi accettato la rinuncia con dichiarazione del proprio difensore munito di specifico potere. Le parti hanno chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della sua accettazione, rilevando il sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio per effetto dell'accordo transattivo. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, con estinzione del giudizio di cassazione, e ha compensato le spese. Ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, chiarendo che tale misura non si applica nei casi di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    La domanda originaria era di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di vendita immobiliare.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha affermato che la statuizione sul contributo unificato aggiuntivo non va adottata in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, ed è di stretta interpretazione.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    È richiamato quale norma che ha introdotto il testo applicabile dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Quando, nel giudizio di cassazione, interviene un accordo transattivo che incide sulla situazione sostanziale dedotta in causa e le parti concludono in senso conforme, il processo si estingue per cessazione della materia del contendere.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte quando necessario, determina la definizione del giudizio senza pronuncia sul merito delle censure.
  • La previsione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si applica solo ai casi tipizzati di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso e non può essere estesa in via analogica alla rinuncia al ricorso.
  • Le spese possono essere compensate quando l'estinzione del giudizio deriva da una definizione transattiva della controversia e dalla cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliareContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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