Cassazione Civile, Ordinanza n. 22561/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce nel fallimento di una società debitrice principale. Un credito della ricorrente era stato ammesso al passivo sia in via ipotecaria sia in chirografo. Nel secondo progetto di riparto parziale, il curatore aveva però decurtato dal credito ipotecario quanto la creditrice aveva già incassato in sede di esecuzione immobiliare promossa contro il fideiussore della fallita, in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ma ancora sub iudice in cassazione al momento della decisione di merito. La creditrice aveva prima reclamato al giudice delegato ex art. 110 l.f., poi al tribunale ex art. 36 l.f., sostenendo che: 1) non era consentita la decurtazione del credito ammesso al passivo per somme percepite extra-fallimentarmente dai coobbligati, se non nei limiti di un soddisfacimento integrale; 2) il titolo esecutivo era ancora provvisorio, perché la relativa opposizione a decreto ingiuntivo pendeva in cassazione, con possibile obbligo restitutorio; 3) la somma riscossa dal fideiussore non poteva essere imputata al credito ipotecario anziché a quello chirografario, trattandosi di pagamento che, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto essere regolato dagli artt. 1193 e 1194 c.c. La Corte non è entrata nel merito di tali censure perché ha rilevato d'ufficio un vizio del procedimento: il reclamo e il conseguente giudizio di merito erano stati decisi senza la partecipazione di tutti i creditori controinteressati al riparto, con conseguente nullità per violazione del contraddittorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato assorbiti i motivi di ricorso e ha cassato il provvedimento impugnato, disponendo il rinvio al Tribunale di Sciacca in diversa composizione per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei creditori controinteressati e per la regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità. La decisione si fonda sul rilievo officioso della nullità del provvedimento di merito per mancata partecipazione di tutti i soggetti potenzialmente incisi dalla diversa ripartizione dell'attivo fallimentare.
Norme richiamate
art. 36 l.f.
il reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato sul riparto può essere oggetto di ricorso per cassazione se il provvedimento ha carattere decisorio e definitivo, ma deve svolgersi nel contraddittorio di tutti i controinteressati
art. 110 l.f.
il reclamo contro il progetto di riparto, anche parziale, può essere proposto da qualunque controinteressato, cioè da ogni creditore potenzialmente pregiudicato dalla diversa distribuzione dell'attivo
art. 113 l.f.
richiamato come disciplina degli accantonamenti nel riparto fallimentare
art. 61 l.f.
invocato dalla ricorrente per sostenere l'erroneità della decurtazione del credito ammesso al passivo a fronte di pagamenti parziali ricevuti da coobbligati
art. 62 l.f.
ritenuto dalla corte di merito applicabile anche ai pagamenti parziali ricevuti dai coobbligati solidali dopo l'esecutività dello stato passivo; la Corte di cassazione non ha affrontato il merito per assorbimento
art. 93 l.f.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione all'ammissione al passivo e al rapporto tra credito concorsuale e somme incassate extra fallimento
richiamato nei motivi per contestare gli effetti del pagamento e del giudicato nei confronti del fideiussore/coobbligato
richiamato nei motivi per la portata del giudicato relativo al titolo azionato contro il fideiussore
invocato per la regola di imputazione del pagamento
invocato per la disciplina dell'imputazione del pagamento ai debiti fruttiferi
richiamato nel motivo sulla distribuzione delle somme in sede esecutiva
richiamato nel motivo in tema di riparto del ricavato
art. 54 l.f.
richiamato nel motivo in relazione alle cause di prelazione e al concorso
richiamato nel motivo per la garanzia ipotecaria e l'estensione del privilegio
richiamato dal tribunale per affermare che l'esecuzione può svolgersi sulla base di una sentenza provvisoriamente esecutiva
richiamato dal tribunale per escludere la rilevanza della non definitività del titolo ai fini dell'esecuzione
art. 111, comma 7, Cost.
consente il ricorso per cassazione contro il provvedimento del tribunale sul riparto, quando dotato di decisorietà e definitività
Massime di principio
- Nel procedimento di riparto fallimentare, il reclamo contro il progetto di riparto e il successivo reclamo avverso il decreto del giudice delegato devono essere instaurati nel contraddittorio di tutti i creditori controinteressati, cioè di tutti i soggetti che possono risultare incisi dalla diversa distribuzione dell'attivo.
- La mancata partecipazione al giudizio dei creditori potenzialmente pregiudicati dalla diversa ripartizione comporta una nullità rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
- Quando il vizio di contraddittorio è assorbente, la Corte di cassazione non esamina le censure di merito e cassa il provvedimento con rinvio al giudice di merito per l'integrazione del contraddittorio.
- Nel riparto fallimentare il creditore che abbia già percepito somme da coobbligati o fideiussori del fallito può essere coinvolto in una riduzione della propria pretesa concorsuale, ma la questione va decisa nel contraddittorio di tutti i creditori interessati.
- Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento sul riparto è esperibile ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. quando il provvedimento abbia carattere decisorio e definitivo.
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