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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30378/2025 del 08/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società aveva chiesto l'ammissione al controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n.159/2011 dopo che il Prefetto aveva emesso una comunicazione antimafia interdittiva e dopo aver proposto ricorso al TAR contro la comunicazione e il diniego del rinnovo dell'iscrizione nell'elenco fornitori. Il Tribunale dichiarò inammissibile la richiesta per due ragioni: mancata produzione della documentazione attestante la notifica alla Prefettura del ricorso al TAR e per presunta non reiterabilità della misura avendo la società già usufruito di un precedente controllo giudiziario nel 2021. La Corte di appello confermò l'inammissibilità ritenendo che, ai sensi del richiamo all'art. 127 cod. proc. pen., il vizio potesse essere rilevato senza formalità e che la documentazione probatoria dovesse essere depositata con l'atto introduttivo. Il ricorrente ha sostenuto che nella domanda era indicato il numero di ruolo del procedimento TAR e che nella comparsa di appello era stata prodotta la documentazione comprovante l'impugnazione amministrativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che: 1) la prova dell'intervenuta impugnazione davanti al TAR non costituisce un requisito tassativo previsto dall'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 159/2011 per dichiarare d'ufficio l'inammissibilità senza contraddittorio; 2) il richiedente aveva indicato il numero di ruolo del giudizio amministrativo, elemento che costituiva un principio di prova dell'impugnazione; 3) l'applicazione meccanica dell'art. 127, comma 9, cod. proc. pen. non può tradursi in eccessi formalistici che compressano il diritto di difesa. Per questi motivi la Corte ha annullato il decreto impugnato e rinviato la causa alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione perché riesamini la questione conformemente ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n.159/2011

    Disciplina la possibilità di controllo giudiziario volontario dell'impresa; la Cassazione rileva che non impone espressamente la produzione probatoria dell'impugnazione amministrativa come condizione tassativa per dichiarare l'inammissibilità senza contraddittorio

  • art. 84, d.lgs. n.159/2011

    Riferito alla comunicazione antimafia/interdittiva originaria emessa dal Prefetto, fonte del procedimento che ha determinato la richiesta del controllo giudiziario

  • art. 127, comma 9, cod. proc. pen.

    Consente al giudice di dichiarare l'inammissibilità dell'atto 'anche senza formalità' quando ricorre una causa chiara di inammissibilità; la Cassazione precisa che questo potere deve essere applicato con cautela e solo per vizi che riguardano la costituzione del rapporto processuale (legittimazione, forma, termine, interesse), evitando eccessi formalistici che comprimano il diritto di difesa

  • art. 591, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede che il giudice del gravame dichiari anche d'ufficio l'inammissibilità dell'impugnazione; la Corte ricorda che, in mancanza di uno schema procedurale dettagliato, si applicano le regole generali del procedimento in camera di consiglio ma sempre nel rispetto dei limiti richiamati dall'art. 127

Massime di principio

  • La mancata produzione immediata di documenti non dovrebbe di per sé comportare, in tutti i casi, una declaratoria di inammissibilità senza contraddittorio: il giudice deve valutare se il difetto sia un vizio formale chiaro e insuperabile o se sia possibile rimuoverlo evitando di ledere il diritto di difesa
  • Il richiamo all'art. 127 cod. proc. pen. per dichiarare l'inammissibilità 'senza formalità' va interpretato restrittivamente; è applicabile principalmente ai vizi costitutivi del rapporto processuale (legittimazione, forma, termine, interesse) e non come strumento per imporre eccessi formalistici
  • Se nella domanda sono indicati elementi di prova, anche se non accompagnati da tutti i documenti, il giudice deve valutare tali elementi e, se necessario, consentire integrazioni o verifiche prima di adottare una misura definitiva che precluda l'accesso alla giustizia
  • La precedente ammissione a controllo giudiziario non comporta automaticamente l'esclusione di richieste successive; occorre valutare il fondamento normativo e le circostanze fattuali per stabilire l'eventuale non reiterabilità
  • In presenza di provvedimenti amministrativi interdittivi e ricorsi amministrativi pendenti, la tutela del diritto di difesa e il principio di proporzione impongono un bilanciamento tra esigenza di filtro procedurale e diritto di accesso alla giustizia

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