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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27651/2023 del 29/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva presentato più istanze di rimborso dell'IRAP versata per gli anni d'imposta dal 2005 al 2014, sostenendo di aver esercitato l'attività professionale in assenza del requisito dell'autonoma organizzazione, con utilizzo dei soli beni strumentali minimi indispensabili e senza personale o collaboratori. La CTP aveva accolto il ricorso contro il silenzio-rifiuto, mentre la CTR aveva riformato la decisione ritenendo decisivi il rapporto quasi esclusivo con una società terza, la partecipazione societaria e la carica di amministratore. In cassazione è stata dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.lgs. 446/1997 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse attribuito rilievo a una qualità di socio-amministratore riferita a un'epoca successiva agli anni oggetto di rimborso e avesse comunque desunto in modo automatico la sussistenza dell'autonoma organizzazione dalla carica societaria.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato il principio per cui l'autonoma organizzazione ai fini IRAP sussiste solo se il professionista sia responsabile dell'organizzazione, non sia inserito in strutture altrui e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo oppure lavoro altrui non occasionale. Ha inoltre ribadito che non esiste un automatismo tra esercizio di cariche in società terze e imponibilità, essendo necessario accertare in concreto se esista una struttura organizzativa autonoma facente capo al professionista. Poiché la sentenza impugnata aveva valorizzato in modo erroneo la qualità di amministratore, peraltro riferita a un momento successivo alle annualità in contestazione, la decisione è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Il presupposto impositivo IRAP richiede la sussistenza dell'autonoma organizzazione, da valutare in concreto in relazione all'attività svolta.

  • art. 2697 c.c.

    Grava sul contribuente l'onere di provare l'assenza del presupposto impositivo, ma il giudice deve comunque verificare correttamente i fatti rilevanti senza introdurre automatismi.

Massime di principio

  • Il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP ricorre solo quando il professionista sia responsabile dell'organizzazione, non operi inserito in strutture riferibili ad altrui responsabilità e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure lavoro altrui non occasionale.
  • Non è configurabile un automatismo tra titolarità di cariche organiche in società terze e sussistenza del presupposto IRAP: occorre un accertamento in fatto dell'esistenza di una struttura organizzativa autonoma riconducibile al professionista.
  • Ai fini del rimborso IRAP, la valutazione sulla presenza del presupposto deve riferirsi alle annualità oggetto dell'istanza; non possono essere valorizzati fatti o qualità sopravvenuti e temporalmente estranei al periodo d'imposta controverso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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