Sentenza del 30/11/2021 n. 1454 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento emessi su risultati di una verifica della Guardia di Finanza relativa alla società XX (cessata nel 2010) per emissione di fatture per operazioni inesistenti. L'Ufficio aveva ricostruito l'esistenza di una "società di fatto" di cui Tizio, Caio e Sempronio erano membri, attribuendo alla società i dati identificativi di XX e imputando ai soci, per le annualità 2006-2010, il recupero dell'IVA e la tassazione di proventi corrispondenti alle somme trattenute dall'organizzatore della frode, determinati in base alle percentuali dichiarate da Tizio in sede di interrogatorio penale. In primo grado la CTP di Vicenza non ha riconosciuto l'esistenza della società di fatto e ha escluso l'attribuzione di tali redditi a Tizio; l'Agenzia ha appellato.
La decisione
La Commissione d'Appello, richiamando il giudicato costituito dalla sentenza n.61/2021 della Prima Sezione che aveva accertato l'esistenza della società di fatto e qualificato i maggiori imponibili come redditi di partecipazione, ha accolto l'appello dell'Ufficio e, in totale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato legittimo l'avviso di accertamento. Ha ritenuto provati gli elementi costitutivi della società di fatto (sede operativa nell'ufficio di Tizio con conservazione di timbri e fatture, predisposizione di fatture fittizie con i mezzi di Tizio, ruoli distinti di procacciatore e gestione conti correnti, conversazioni intercettate) e l'imputazione ai soci dei redditi di partecipazione ex art.5 TUIR. Ha inoltre compensato le spese di giudizio tra le parti.
Norme richiamate
richiamato come base per qualificare i maggiori proventi come redditi di partecipazione
I maggiori importi accertati sono stati imputati a Tizio come redditi di partecipazione agli utili della società di fatto, in ragione della quota di partecipazione accertata
l'Agenzia ha proposto istanza di trattazione ai sensi dell'art.43 D.Lgs. 546/92 (nota 20 luglio 2021)
Richiesta di trattazione del giudizio in presenza del giudicato formatosi nel procedimento pregiudicante; uso procedurale dell'articolo per procedere nonostante la precedente pronuncia divenuta definitiva
Giurisprudenza Cassazione (presunzioni)
Cass. 29437/2008, 12500/2016
Per accertare la società di fatto in ambito tributario è necessario provare gli elementi tipici del contratto sociale (fondo comune, partecipazione a utili e perdite, volontà di collaborazione), che possono essere dimostrati anche con presunzioni semplici purché siano gravi, precise e concordanti; tali criteri sono stati applicati dal Collegio per valorizzare gli elementi investigativi e probatori raccolti
Massime di principio
- La sussistenza di una "società di fatto" ai fini tributari si valuta sulla prova degli elementi costitutivi del rapporto societario (confluenza di utilità in un fondo comune, partecipazione a utili e perdite, volontà di collaborare per un risultato comune): non basta la mera apparenza esterna.
- Le presunzioni dell'Amministrazione finanziaria sono ammesse, ma devono essere gravi, precise e concordanti; elementi come sede operativa condivisa, conservazione di documenti e timbri, ruolo organizzativo stabile, gestione di conti correnti e intercettazioni possono formare una massa probatoria conforme a questi requisiti.
- Dichiarazioni rese in sede penale (interrogatori) e risultati di indagini penali possono essere valorizzati nel giudizio tributario come elementi di prova, ma la qualificazione tributaria deve comunque fondarsi sulla prova degli elementi tipici della società di fatto; la sovrapposizione con procedimenti penali rafforza ma non automaticamente sostituisce la prova fiscale.
- Se esiste un giudicato su profili connessi (es. accertamento del reddito della società), tale giudicato è pregiudiziale e vincola i giudici successivi; una pronuncia passata in giudicato che accerta l'esistenza della società di fatto legittima l'imputazione dei redditi ai soci.
- In contenziosi tributari è strategico costituirsi e svolgere la difesa in appello; la mancata costituzione della parte può favorire l'accoglimento dell'appello e la compensazione delle spese.
- Nella pratica, per difendersi da un'accusa di società di fatto è utile documentare l'assenza di elementi chiave (contabilità propria, separazione di sedi e strumenti operativi, dimostrazione di autonomia gestionale, prova che le somme non erano distribuite come utili) e contestare la gravità, precisione o concordanza delle presunzioni addotte dall'Ufficio.
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