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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19870/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A) per distrazione: si censurava l'insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato perché i prelievi sarebbero stati corrisposti a titolo di compenso; si contestava la motivazione che si sarebbe fondata solo sulle dichiarazioni del curatore e si denunciava il mancato utilizzo di una perizia contabile; inoltre si deduceva l'erronea negazione della sospensione condizionale della pena, per presunta inesistenza di precedenti ostativi (si richiamava una precedente assoluzione).

La decisione

La Cassazione ha respinto il ricorso nella sua globalità. Ha ritenuto provati i ripetuti prelievi personali dall'amministratore dalle casse sociali e conforme la valutazione dei giudici di merito secondo cui, in assenza di delibera assembleare che autorizzasse il compenso, i prelievi sono illegittimi e configurano bancarotta per distrazione. La Corte ha escluso la necessità della perizia contabile, ritenendola non congruente rispetto all'evidente valenza distrattiva degli atti; ha inoltre applicato il principio secondo cui il dolo nella bancarotta per distrazione è generico (non è necessaria la consapevolezza dello stato d'insolvenza né lo scopo di danneggiare i creditori). Sul punto della sospensione condizionale della pena, il ricorso è stato ritenuto generico: il certificato penale conteneva altri precedenti rilevanti che il ricorrente non ha efficacemente contestato, per cui la negazione del beneficio non è stata annullata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 217 L.Fall.

    Richiamato in relazione al capo b) della sentenza di merito (prescrizione di quel reato); non è centrale nella valutazione della bancarotta per distrazione oggetto del capo A).

  • art. 216 comma 1 n. 1 L.Fall. (R.D. 16 marzo 1942 n. 267)

    Norma qualificante la bancarotta fraudolenta per distrazione: la Corte ha ritenuto che i prelievi dall'amministratore, non giustificati da delibera assembleare e presentati come "compensi" senza elementi che ne provassero l'effettiva natura, integrino la distrazione del patrimonio sociale.

  • R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Legge Fallimentare)

    Contesto normativo generale entro cui si applicano gli articoli relativi ai delitti fallimentari; la Corte ha interpretato le disposizioni alla luce della giurisprudenza consolidata sulle fattispecie di bancarotta.

  • art. 163 c.p.

    Prevede la possibilità di sospensione condizionale della pena quando la pena inflitta è nei limiti previsti; la Corte ha ritenuto che, oltre al parametro quantitativo, debbano considerarsi i precedenti dell'imputato per la valutazione del beneficio.

  • art. 164 c.p.

    Stabilisce il giudizio prognostico per la concessione della sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto la relativa doglianza generica, osservando che esistono precedenti nel certificato penale non adeguatamente contestati dal ricorrente.

  • art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.

    Norma processuale che disciplina il vizio di violazione di legge quale motivo di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze di violazione e applicazione erronea della legge penale dedotte dal ricorrente.

  • Sez. U. n. 22474 del 31/03/2016 (giurisprudenza)

    Richiamata per il principio che il dolo nella bancarotta fraudolenta per distrazione è generico: non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza né l'intento specifico di recare danno ai creditori; è sufficiente la volontà di destinare il patrimonio sociale a scopi diversi dalla garanzia delle obbligazioni.

Massime di principio

  • Prelievi dall'azienda effettuati dall'amministratore senza adeguata delibera assembleare o documentazione giustificativa tendono a essere qualificati come distrazione e non come legittimo compenso.
  • Per la bancarotta fraudolenta per distrazione il dolo è di tipo generico: non serve provare la consapevolezza dell'insolvenza o l'intento di danneggiare i creditori, basta la volontà consapevole di sottrarre risorse al patrimonio sociale.
  • La richiesta di una perizia contabile non è sempre determinante: se i fatti (ripetuti e cospicui prelievi) emergono chiaramente dalla documentazione contabile e dalle dichiarazioni, il giudice può ritenere superfluo il mezzo istruttorio.
  • Per ottenere la sospensione condizionale della pena oltre al rispetto dei limiti quantitativi è fondamentale dimostrare, con elementi specifici, l'assenza di precedenti ostativi e produrre elementi favorevoli al giudizio prognostico ex art. 164 c.p.; un semplice richiamo a una precedente assoluzione non è sufficiente se il certificato penale contiene altri precedenti.
  • In difesa, è cruciale produrre prove formali che giustifichino pagamenti a favore dell'amministratore: delibere assembleari, contratti di prestazione distinti dalle funzioni di amministrazione, documentazione contabile dettagliata e, se possibile, prove dell'effettivo svolgimento di attività extra-organiche.

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