Cassazione Civile, Ordinanza n. 31696/2022 del 26/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da un credito derivante da mutuo ipotecario che una banca aveva chiesto di insinuare al passivo di un fallimento. Dopo il deposito della domanda di insinuazione, ma prima della definizione dello stato passivo, il credito era stato ceduto in blocco a una società veicolo. La banca aveva poi segnalato l’avvenuta cessione, e il giudice delegato aveva dichiarato esecutivo lo stato passivo senza ammettere il credito per sopravvenuto difetto di legittimazione della banca cedente. La cessionaria ha proposto opposizione allo stato passivo, ma il tribunale l’ha respinta ritenendo che, poiché al momento della cessione il credito non era ancora stato esaminato, la cessionaria avrebbe dovuto presentare una domanda tardiva di ammissione al passivo in nome proprio. In cassazione la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 111 c.p.c. e 101 l.fall., sostenendo che il cedente conserva la legittimazione processuale finché il cessionario non si costituisca formalmente nella procedura mediante domanda tardiva, e che quindi il tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda proposta dal cedente banca.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di pertinenza della censura. Ha rilevato che il cessionario non può impugnare la decisione chiedendo l’ammissione al passivo del cedente, perché le posizioni del cedente e del cessionario restano distinte sul piano della legittimazione processuale. La corretta ricostruzione è che l’opposizione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, essendo stata proposta dal cessionario per far valere non un proprio diritto autonomo, ma quello del cedente. Poiché la domanda del cedente era già stata esaminata e respinta dal giudice delegato per difetto di legittimazione sostanziale, solo il cedente avrebbe potuto dolersene impugnando il decreto di esecutorietà dello stato passivo. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla successione nel diritto controverso; la Corte esclude che consenta al cessionario di impugnare per far valere la posizione processuale del cedente.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ne accoglie la lettura estensiva proposta e afferma che il cessionario deve far valere la propria posizione mediante le forme procedurali a lui spettanti.
art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993
Citato come base della cessione in blocco del credito bancario alla società cessionaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel procedimento di verifica del passivo fallimentare, il cessionario del credito non è legittimato a impugnare la decisione chiedendo l’ammissione del cedente, perché cedente e cessionario restano soggetti distinti sul piano della legittimazione processuale.
- Quando il credito è ceduto dopo il deposito della domanda di insinuazione ma prima della decisione sul passivo, il cessionario deve far valere in nome proprio la propria posizione secondo gli strumenti procedurali previsti; non può sostituirsi processualmente al cedente per contestare il diniego opposto a quest’ultimo.
- L’impugnazione proposta da chi non è titolare della posizione processuale da far valere è inammissibile per difetto di pertinenza del motivo, anche se la decisione impugnata abbia motivato in modo non pienamente corretto.
- Nel processo di accertamento del passivo, la parte che voglia contestare il diniego di ammissione deve essere quella la cui domanda sia stata effettivamente esaminata e respinta, salvo che la legge attribuisca espressamente al cessionario una legittimazione sostitutiva.
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