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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00930/2026 del 16/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione IVA relativa all'anno 2012, con recupero dell'imposta non versata e degli accessori. La società contribuente aveva proposto ricorso contro la cartella; il giudizio di primo grado era stato respinto, mentre in appello la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva dichiarato estinto il giudizio ritenendo sufficiente, ai fini della definizione agevolata, il deposito della domanda e il pagamento della prima rata. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 236, l. n. 197/2022, sostenendo che il giudice di appello avesse erroneamente applicato la disciplina della definizione agevolata di cui ai commi 186-205, che si perfeziona con il pagamento della prima rata, invece di quella dei commi 231-252, che richiederebbe l'integrale pagamento di tutte le rate per l'estinzione del giudizio; con il secondo motivo ha riproposto la stessa censura come omesso esame di un fatto decisivo. La società contribuente è rimasta intimata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che, sopravvenuta una norma di interpretazione autentica (art. 12-bis d.l. n. 84/2025, conv. in l. n. 108/2025), il comma 236 dell'art. 1 l. n. 197/2022 va interpretato nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi relativi ai debiti compresi nella domanda di definizione agevolata, è sufficiente il versamento della prima o unica rata, unitamente alla documentazione richiesta. Tale interpretazione si applica retroattivamente anche al caso concreto. Pertanto, pur essendo errato il richiamo del giudice di merito ai commi 186-205 invece che ai commi 231-252, la decisione di estinzione era comunque corretta perché la definizione si era perfezionata con la domanda, l'accettazione e il pagamento della prima rata. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché la controparte non ha svolto difese; la Corte ha inoltre escluso la condanna per responsabilità aggravata, richiamando il precedente contrasto interpretativo e l'intervento chiarificatore del legislatore.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 236, L. n. 197/2022

    Per l'estinzione dei giudizi relativi ai debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, è sufficiente il versamento della prima o unica rata, con deposito della documentazione richiesta; non è necessario il pagamento integrale dell'intero piano rateale.

  • art. 1, commi 186-205, L. n. 197/2022

    Richiamati dal giudice di merito per errore; disciplina diversa da quella effettivamente applicabile al caso concreto.

  • art. 1, commi 231-252, L. n. 197/2022

    Disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione; la Corte la richiama quale regime effettivamente pertinente alla fattispecie della rottamazione-quater.

  • art. 12-bis d.l. n. 84/2025, conv. in L. n. 108/2025

    Norma di interpretazione autentica applicabile retroattivamente, che chiarisce il significato del comma 236 dell'art. 1 L. n. 197/2022 nel senso della sufficienza del pagamento della prima o unica rata ai fini dell'estinzione del giudizio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato nella gestione camerale e nella proposta di definizione accelerata del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Ai fini dell'estinzione del giudizio in presenza di definizione agevolata dei carichi tributari, la verifica decisiva è il perfezionamento della procedura amministrativa e il versamento della prima o unica rata, quando la norma interpretata autenticamente lo preveda; non è necessario il pagamento integrale dell'intero piano rateale.
  • La norma di interpretazione autentica si applica retroattivamente ai rapporti e ai giudizi pendenti, vincolando l'interprete anche rispetto a precedenti orientamenti giurisprudenziali difformi.
  • La decisione del giudice di merito non è censurabile in cassazione se, pur avendo richiamato una disciplina normativa non perfettamente corretta, è comunque giunta al risultato giuridico esatto in base alla normativa effettivamente applicabile.
  • In presenza di un contrasto giurisprudenziale pregresso e di un successivo intervento chiarificatore del legislatore, non ricorrono i presupposti per sanzioni processuali aggravate a carico della parte soccombente che abbia coltivato il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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