Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1751/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601634

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di costruire richiesto nell’ottobre 2022 per interventi sul fabbricato rurale e ampliamento volumetrico del 35%, fondato sulla qualificazione del manufatto come cabina elettrica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del 10 marzo 2026, ricevuto l’8 giugno 2026, relativo a un permesso richiesto ai sensi della legge regionale Campania n. 9/2009 per lavori su un fabbricato rurale, con ampliamento della volumetria del 35%. Il diniego richiamava una concessione edilizia del 1982, relativa alla riparazione e all’adeguamento funzionale di uno stabilimento industriale, e una tavola progettuale che avrebbe identificato il manufatto come cabina elettrica, escludendone la natura di fabbricato rurale. Il ricorrente ha dedotto: violazione ed elusione del giudicato formatosi sulla sentenza TAR n. 1923/2024 e della regola conformativa del riesame; violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, dell’art. 97 Cost. e dei principi di correttezza e buon andamento, per difetti procedimentali e istruttori; erronea applicazione dell’art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. 380/2001 e travisamento dello stato legittimo; aggravamento istruttorio; introduzione di un nuovo motivo ostativo già ricavabile dagli atti disponibili nel primo procedimento; difetto di istruttoria e motivazione sulla natura del manufatto e sulla rilevanza della concessione del 1982. Il Comune ha eccepito l’irricevibilità per tardività, sostenendo che il diniego fosse stato notificato via PEC al tecnico delegato, e l’inammissibilità per mancata contestazione delle ragioni sostanziali; nel merito ha chiesto il rigetto.

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto tempestivo: il modulo prodotto dal Comune, che avrebbe dovuto attestare la delega al tecnico per la ricezione delle notifiche e l’elezione di domicilio digitale, era privo della sottoscrizione dell’interessato. La PEC inviata al tecnico non poteva quindi valere come notifica al ricorrente né far decorrere il termine d’impugnazione. Nel merito, il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego ai fini del riesame. Ha ritenuto violato il principio del cosiddetto one shot puro, ricavato dall’art. 10-bis l. 241/1990 e dal precedente giudicato: nei procedimenti a istanza di parte, l’amministrazione deve esporre sin dal primo provvedimento tutte le ragioni ostative già emergenti dall’istruttoria e non può introdurne di nuove dopo l’annullamento giurisdizionale. La concessione del 1982 era già nella disponibilità del Comune e non era stata invocata nel primo diniego; inoltre, gli atti prodotti non dimostravano in modo decisivo che essa riguardasse proprio il manufatto in questione come cabina elettrica. In sede di riesame il Comune dovrà rivalutare la documentazione, senza riproporre né gli elementi ostativi giudicati illegittimi con questa sentenza né quelli del primo diniego, non riproposti nel nuovo provvedimento. Le ulteriori censure non hanno ricevuto un’autonoma statuizione. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Nei procedimenti a istanza di parte ai quali si applica l’istituto l’Amministrazione è tenuta a esteriorizzare sin dal primo provvedimento tutte le ragioni di fatto e di diritto che ostano all’accoglimento dell’istanza, esaminando l’affare nella sua interezza e sollevando, una volta per tutte, le questioni che ritenga rilevanti, non potendo, dopo di ciò, tornare a decidere sfavorevolmente, neppure in relazione a profili non ancora esaminati ma già emergenti dall’istruttoria; sicché, dopo un giudicato di annullamento da cui derivi il potere o il dovere di provvedere nuovamente sull’istanza del privato, l’Amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già evincibili dall’istruttoria esitata con il provvedimento giudizialmente caducato.

    Nei procedimenti a istanza di parte, dopo l’annullamento giurisdizionale di un diniego, l’amministrazione non può fondare il nuovo diniego su ragioni ostative già emergenti dall’istruttoria del procedimento concluso con il provvedimento annullato; deve aver esposto sin dall’inizio tutte le ragioni ostative conosciute o ricavabili dagli atti.

  • art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. 380/2001

    In assenza di precisazioni da parte del Comune la motivazione del diniego è illegittima sotto un duplice e concorrente profilo.

    Il TAR non enuncia una regola interpretativa autonoma dello stato legittimo: rileva che il richiamo alla disposizione e alla concessione del 1982 non è stato sufficientemente chiarito e non dimostra che il titolo riguardasse il manufatto oggetto dell’istanza.

  • art. 60 c.p.a.

    Sussistono le condizioni per addivenire alla preannunciata sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm. la causa è stata posta in decisione.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, dopo che il Collegio aveva dato avviso alle parti della possibile decisione secondo tale modalità.

Massime di principio

  • Nei procedimenti a istanza di parte soggetti all’art. 10-bis l. 241/1990, l’amministrazione deve indicare nel primo provvedimento tutte le ragioni ostative già emergenti dall’istruttoria. Dopo l’annullamento giurisdizionale del diniego, non può introdurre per la prima volta motivi ostativi che avrebbe potuto ricavare dagli atti del procedimento originario, anche se presenti in archivi dell’amministrazione.
  • La comunicazione via PEC di un provvedimento al tecnico incaricato dal privato non fa decorrere il termine d’impugnazione nei confronti di quest’ultimo quando non risulta provata, con sottoscrizione dell’interessato, la delega alla ricezione delle notifiche e l’elezione del domicilio digitale.
  • Nel riesame conseguente all’annullamento di un diniego, l’amministrazione deve rispettare i limiti conformativi della pronuncia: non può riproporre i motivi ostativi dichiarati illegittimi né introdurre ragioni nuove già ricavabili dall’istruttoria originaria.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleEffetto conformativo e riedizione del potereLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.