Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 34573/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine di quindici giorni decorrente dalla notificazione della sentenza d'appello, avvenuta il 6 febbraio 2025. Ha disposto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado in relazione a reati commessi a Bari il 2 ottobre 2017. Dal testo emerge che, prima del ricorso, la sentenza d'appello era stata pronunciata il 29 gennaio 2025 e depositata lo stesso giorno; l'intestazione conteneva un errore sul nominativo del difensore, poi corretto con ordinanza del 31 gennaio 2025, e la decisione è stata notificata al difensore corretto il 6 febbraio 2025. Il ricorso è stato depositato il 18 marzo 2025. La Corte ha rilevato che il giudizio di appello si era svolto con rito cartolare e che, pertanto, il termine per impugnare era di quindici giorni dalla notificazione; poiché tale termine era scaduto, il ricorso è stato ritenuto tardivo e quindi inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    Richiamato come disposizione normativa relativa al vincolo della continuazione tra i reati contestati.

  • art. 624 c.p.

    Indicato tra le norme incriminatrici poste a base della condanna confermata in appello.

  • art. 625 n. 2 e 7 c.p.

    Indicato tra le aggravanti della fattispecie di furto contestata e confermata.

  • art. 633 c.p.

    Indicato come ulteriore reato contestato e confermato in sentenza.

  • art. 585 c.p.p.

    comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a)

    Nel rito cartolare di appello il termine per impugnare decorre dalla notificazione ed è di quindici giorni.

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso proposto oltre il termine per impugnare è dichiarato inammissibile.

  • art. 610 c.p.p.

    Consente la dichiarazione di inammissibilità senza formalità di procedura.

Massime di principio

  • Quando il giudizio di appello si è svolto con rito cartolare, il termine per proporre ricorso per cassazione è di quindici giorni dalla notificazione della sentenza.
  • L'errore materiale nell'indicazione del difensore, se successivamente corretto con ordinanza e seguito da regolare notificazione al difensore effettivamente nominato, non impedisce il decorso del termine per impugnare.
  • Il ricorso per cassazione depositato oltre il termine di impugnazione è inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p., con declaratoria anche senza formalità di procedura.
  • Alla declaratoria di inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e, in presenza delle ragioni dell'inammissibilità, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.