Cassazione Penale, Ordinanza n. 15492/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato, in rito abbreviato, la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma. L'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di detenzione e cessione di stupefacenti in ipotesi lieve, commesso a Roma il 29 settembre 2022, e condannato a 1 anno, 2 mesi e 13 giorni di reclusione ed euro 1.500 di multa. Con l'unico motivo di ricorso la difesa lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la eccessività della pena, sostenendo che la valutazione della Corte territoriale fosse ingiusta rispetto al caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte di appello aveva motivato in modo non illogico il diniego delle attenuanti generiche valorizzando l'assenza di elementi positivi a fronte di cinque condanne specifiche e della natura sistematica e continuativa dell'attività di spaccio svolta presso l'abitazione dell'imputato. Le censure difensive si risolvevano in una diversa lettura del merito, estranea al giudizio di legittimità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice per la detenzione/cessione di stupefacenti in ipotesi di lieve entità, reato per cui l'imputato era stato condannato in entrambi i gradi di merito
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta l'obbligo del pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601
richiamata per ribadire che le censure che mirano a ottenere una diversa valutazione del merito non sono scrutinabili in cassazione
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482
richiamata nel medesimo senso, per delimitare il sindacato di legittimità rispetto alle valutazioni di merito
Massime di principio
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito valorizza elementi negativi significativi, come precedenti specifici e modalità seriali o organizzate della condotta, e la motivazione non presenti illogicità manifeste.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del fatto o del trattamento sanzionatorio, perché il controllo della Cassazione resta confinato alla razionalità e non contraddittorietà della motivazione.
- La mera contrapposizione di una lettura alternativa degli elementi di fatto non integra un vizio denunciabile in cassazione se la sentenza impugnata è sorretta da argomentazioni razionali.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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