Cassazione Civile, Ordinanza n. 28601/2023 del 13/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (possessori)
La controversia
La controversia nasce da una successione ereditaria avente a oggetto terreni e fabbricati in Settefrati. Alcuni coeredi chiesero lo scioglimento della comunione ereditaria e convennero due soggetti che occupavano alcuni beni assumendo che li avessero acquistati in forza di una scrittura privata stipulata con un altro figlio del de cuius. I convenuti proposero domanda riconvenzionale di usucapione: il tribunale accolse la loro domanda, riconoscendo a uno di essi la proprietà di alcuni terreni e due fabbricati e, in comunione tra entrambi, la proprietà di altri terreni. In appello fu riformata solo la statuizione relativa a una porzione di immobile (civico n. 23), ritenendo non provato il possesso ultraventennale, perché il possesso sarebbe iniziato al più nel 1984 e si sarebbe interrotto nel 2002 con lo sgombero dell’immobile e con una successiva mera detenzione. In cassazione uno dei ricorrenti dedusse la violazione dell’art. 91 c.p.c. perché, essendo stato integralmente vittorioso sulla propria domanda di usucapione dei terreni, non avrebbe dovuto essere condannato alle spese; l’altro ricorrente dedusse, in via principale, omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la sua domanda di usucapione del civico n. 23 non si fondava sulla scrittura del 1984 ma su un possesso esercitato fin dagli anni Sessanta dai propri genitori. Con ulteriori motivi dedusse la falsa applicazione delle norme sull’usucapione e sulle interruzioni del possesso, contestando che lo sgombero temporaneo e l’offerta di acquisto potessero interrompere o escludere il possesso utile ad usucapire, nonché la condanna alle spese in presenza di soccombenza solo parziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il primo motivo relativo all’omesso esame del fatto decisivo: la Corte d’appello aveva valorizzato come dato iniziale del possesso la scrittura privata del 1984, mentre il ricorrente aveva allegato un possesso molto anteriore, risalente agli anni Sessanta. Tale diversa allegazione, se esaminata, poteva mutare l’esito della domanda di usucapione, rendendo decisivo anticipare l’inizio del possesso rispetto all’episodio del 2002 ritenuto interruttivo. Accolto il primo motivo, sono rimasti assorbiti gli altri. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, che dovrà rivalutare la domanda di usucapione secondo le effettive allegazioni e provvedere nuovamente sulle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
il principio di soccombenza impedisce di porre le spese a carico della parte integralmente vittoriosa, che non può essere condannata nemmeno per una minima quota
richiamato solo per la doglianza sulla regolazione delle spese in ipotesi di soccombenza reciproca
norma invocata in relazione ai presupposti dell’usucapione ventennale
richiamato con riferimento alle cause di interruzione/sospensione dell’usucapione e al rinvio alle norme sulla prescrizione
invocato per contestare la ritenuta interruzione del possesso utile all’usucapione
richiamato nella censura sull’interruzione del termine di usucapione
utilizzato per i motivi di violazione/falsa applicazione di legge
utilizzato per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione
artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1 c.p.c.
richiamati per la trattazione in camera di consiglio
Massime di principio
- In tema di usucapione, il giudice di merito deve decidere sulla base delle allegazioni effettivamente svolte dalla parte e non può sostituire a esse una diversa ricostruzione del fatto storico, soprattutto quando la diversa allegazione riguarda il momento iniziale del possesso e può incidere in modo decisivo sul compimento del termine ventennale.
- L’omesso esame di un fatto storico decisivo sussiste quando il giudice trascura una circostanza specificamente allegata e discussa che, se valutata, avrebbe potuto portare a una decisione diversa sulla sussistenza dell’usucapione.
- Lo sgombero temporaneo dell’immobile e la successiva mera detenzione non possono essere automaticamente equiparati, senza verifica del contesto fattuale e giuridico, a un’interruzione utile a escludere l’usucapione; occorre accertare se il possesso utile si sia già consolidato prima dell’evento ritenuto interruttivo.
- La condanna alle spese ex art. 91 c.p.c. non può gravare sulla parte risultata integralmente vittoriosa in relazione alla domanda da essa specificamente proposta; la soccombenza va apprezzata con riferimento alle singole posizioni processuali e all’esito delle rispettive domande.
- Quando le domande di più parti hanno oggetto distinto, la regolazione delle spese deve tener conto dell’esito separato di ciascuna pretesa, non potendo automaticamente estendersi la soccombenza di uno dei litisconsorti a chi abbia visto accolte integralmente le proprie domande.
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